Giorgia Pavani, Stefania Profeti, Claudia Tubertini
Le città collaborative ed eco-sostenibili
DOI: 10.1401/9788815410221/c2
È bene sottolineare che nonostante i patti di collaborazione siano generalmente atti attuativi dei regolamenti comunali per l’amministrazione condivisa, la loro adozione può anche prescinderne: nella prassi, infatti, sono stati stipulati anche patti di collaborazione in assenza di un quadro regolamentare predefinito, circostanza che, peraltro, ha in alcuni casi spinto il legislatore regionale ad intervenire in funzione di copertura normativa. È altrettanto importante segnalare che non sempre l’adozione dello strumentario normativo per la stipulazione dei patti di collaborazione ha permesso, di per sé, un loro efficace sviluppo. Per questo motivo, si sta diffondendo la consapevolezza della necessità che le istituzioni locali adeguino anche la propria organizzazione a questo nuovo modello di amministrazione, così come è avvenuto, in passato, per l’amministrazione di prestazione: con misure di trasparenza e di comunicazione, la predisposizione di appositi uffici, strutture di monitoraggio e valutazione degli
{p. 85}effetti [47]
, sino all’individuazione di nuove figure interne – come il responsabile unico del procedimento o il facilitatore – specificamente deputate a presidiare il procedimento di elaborazione e stipulazione dei patti [48]
.
Altra e diversa questione è l’impatto che l’adozione del Codice del terzo settore ha avuto sul sistema dell’amministrazione condivisa facente perno sui regolamenti locali ed i patti di collaborazione. Nel caso del Comune di Bologna, che, come si è detto, ha fatto da modello per la diffusione dei regolamenti comunali sull’amministrazione condivisa, la potestà normativa è stata utilizzata, nuovamente, in chiave autonoma e senza intermediazione legislativa, per connettere i due profili: estendere la collaborazione civica oltre l’ambito materiale della gestione condivisa dei beni comuni ed allargare il metodo della programmazione e della progettazione partecipata, previste dal citato Codice, oltre il perimetro soggettivo del terzo settore, nel tentativo di coinvolgere anche i soggetti meno strutturati. Il regolamento comunale sui patti di collaborazione del 2014, insieme al regolamento sui rapporti con le libere forme associative, sono stati così sostituiti dal nuovo «Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale», che utilizza la nuova ed omnicomprensiva definizione di «soggetti civici» per fare riferimento, oltre agli ETS, anche alle libere forme associative, ai cittadini, agli operatori economici e alle associazioni di categoria, in relazione ad attività di interesse generale non aventi carattere commerciale, una serie di soggetti pubblici {p. 86}e le Case di Quartiere. Dal punto di vista metodologico, appare di rilievo la circostanza che l’adozione del nuovo regolamento sia stata preceduta da una specifica modifica statutaria [49]
volta a recepire nell’atto fondamentale dell’ente il metodo dell’amministrazione condivisa «per la costruzione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella dell’amministrazione», oltre che per interventi di cura e rigenerazione di beni comuni urbani, e dall’avvenuta stipula di un Patto per l’amministrazione condivisa, accordo programmatico con gli enti del terzo settore e le reti civiche cittadine firmato al termine di un articolato percorso partecipativo. Si vedrà se il tentativo di adattare alla specificità del modello locale gli strumenti regolati dal Codice del terzo settore, cercando di collegare tra loro le diverse tessere del mosaico di cui ora si compone l’amministrazione condivisa [50]
, sarà un successo o determinerà, al contrario, qualche dubbio interpretativo [51]
e se, soprattutto, sarà seguito da altre amministrazioni locali, generando quindi una nuova stagione di regolamenti.

6. La disciplina regionale dell’amministrazione condivisa: promozione, regolazione, abilitazione

Certamente, nell’esperienza complessiva dell’amministrazione condivisa non si può trascurare il ruolo sinora svolto dalla legislazione regionale; la quale, pur in forme assai differenziate sia nei contenuti, che nel grado di evoluzione, ha {p. 87}da tempo preso atto dell’importanza di questo nuovo modello di amministrazione, intervenendo talora in ottica meramente promozionale, talaltra, anche in funzione di armonizzazione delle esperienze in atto e di interpretazione della cornice normativa nazionale; ed in questa seconda direzione, forse, è auspicabile che si sviluppi ulteriormente nel prossimo futuro.
Così, accanto alla più consolidata e diffusa legislazione regionale in materia di partecipazione [52]
, si è andata via via creando anche una legislazione sulla collaborazione civica, a volte generata da apposite modifiche allo statuto regionale.
È il caso della Regione Toscana, già apripista della legislazione regionale sulla partecipazione, che con la modifica introdotta nel 2018 all’articolo 4 del proprio Statuto ha inserito tra le finalità principali dell’ente «la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future» (lett. m-bis). Tale previsione statutaria ha rappresentato l’esito dell’elaborazione, da parte della stessa Regione, di una Agenda regionale sull’economia collaborativa e i beni comuni (Libro verde #CollaboraToscana) [53]
, contenente linee guida e raccomandazioni rivolte alle amministrazioni locali. Del 2019 è invece l’inserimento nello Statuto dello sviluppo sostenibile, quale obiettivo promosso dalla Regione per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future (art. 3, c. 3-bis) e la promozione dell’economia circolare (c. n-bis). Vi è quindi una forte linea di continuità tra queste disposizioni e le leggi che, nell’arco di breve tempo, la Regione ha approvato: dalla l. 65/2020, sul terzo settore, alla l. 71/2020, il cui obiettivo è proprio quello di inserire in una cornice normativa regionale {p. 88}la collaborazione tra cittadini attivi ed enti pubblici per la gestione dei beni comuni tramite i patti di collaborazione, estesi all’iniziativa autonoma della cittadinanza attiva e di diversi tipi di formazioni sociali che, nella comunità regionale, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, impegnandosi in azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni (compresi, dunque, gli ETS, ma non solo). Ad un regolamento regionale è rinviata la definizione delle procedure per l’adozione dei Patti, mentre ai regolamenti comunali la disciplina di dettaglio degli stessi [54]
. Prima ancora, la Regione Lazio, con la l.r. 10 del 2019, «Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni», ha previsto non solo forme di sostegno economico ed organizzativo alle attività di collaborazione civica per la cura dei beni comuni urbani, tramite l’istituzione di un fondo annuale nel bilancio regionale, ma anche l’adozione di un regolamento regionale sull’amministrazione condivisa dei beni comuni e la previsione di linee guida per l’adozione da parte degli enti locali dei rispettivi regolamenti. La legge ha inoltre previsto l’istituzione di un elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali sull’amministrazione condivisa, al fine di monitorarne e promuoverne l’adozione, nonché la costituzione di una sezione denominata «Amministrazione condivisa dei beni comuni» all’interno della piattaforma regionale digitale, da raccordare con i sistemi informativi degli enti locali, nei quali inserire l’elenco dei beni comuni individuati dalla Regione che si prestano a interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti collaborazione.
Prevale, invece, l’ottica del supporto e della diffusione delle pratiche di collaborazione civica nell’esperienza della Regione Emilia-Romagna, la quale, attraverso la l.r. 15 del 2018, «Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche», assume come funzione regionale quella {p. 89}di «sostenere l’impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l’ambiente, l’istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture». In attuazione di tale previsione, accanto al già consolidato canale dei contributi finanziari ai processi partecipativi locali, la Giunta regionale ha realizzato incontri formativi destinati alla diffusione delle pratiche di amministrazione condivisa, all’approfondimento degli aspetti gestionali, organizzativi, finanziari e amministrativi connessi alla conservazione, valorizzazione e gestione dei beni comuni, sino ai profili attinenti le tecniche di monitoraggio e la valutazione dei progetti dal punto di vista dell’ente pubblico, della comunità e dei soggetti finanziatori.
Il quadro generale, quindi, dimostra la presenza di ampi margini di maggiore diffusione di politiche regionali volte ad incoraggiare, sostenere, ed eventualmente anche armonizzare i contenuti ed il procedimento di adozione dei patti di collaborazione [55]
. Certamente, tale intervento deve svolgersi nell’assoluto rispetto dell’autonomia normativa locale: un’autonomia che, ovviamente, non può considerarsi una riserva di regolamento, ma che va pur sempre preservata per non portare ad uno stravolgimento del modello dell’amministrazione condivisa, nato proprio dall’esercizio di questa autonomia. Si può forse immaginare un intervento più incisivo regionale nei contesti territoriali dove queste pratiche siano meno note e praticate, ed uno, invece, più di sostegno ed accompagnamento laddove vi sia già una prassi consolidata e diffusa; e tenendo comunque in considerazione che, come è stato acutamente rilevato, «se è solo la politica a ricercare le forme di collaborazione, si può creare una distorsione legata alla ricerca insana del consenso» [56]
.
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Note
[47] M. Bombardelli, L’organizzazione dell’amministrazione condivisa, in Arena e Bombardelli (a cura di), L’amministrazione condivisa, cit., pp. 128 ss.
[48] Si v. il Regolamento per l’amministrazione condivisa del Comune di Roma, approvato dalla Giunta nel mese di novembre 2022 ed in corso di approvazione da parte dell’Assemblea capitolina, secondo il quale il R.U.P. gestisce il rapporto di collaborazione fra i cittadini attivi coinvolti nell’attuazione delle azioni previste dal patto e l’amministrazione per l’intera durata del patto. È invece figura facoltativa quella del facilitatore (o promotore civico), che garantisca una adeguata conoscenza del nuovo regolamento e delle sue potenzialità applicative.
[49] Il riferimento è alle modifiche introdotte all’art. 4-bis (Cittadinanza attiva e sussidiarietà) approvate il 14 novembre 2022, insieme al citato nuovo regolamento.
[50] L’espressione è di L. Gori, Il “mosaico” dell’amministrazione condivisa, in www.labsus.org, 20 luglio 2021, che si spinge a suggerire una sorta di testo unico compilativo che tenga insieme tutte le diverse espressioni dell’amministrazione condivisa o, forse più semplicemente, un «censimento» attento dei diversi casi, per saggiare la consistenza del modello e consolidarlo.
[51] Per l’analisi dei contenuti più innovativi del citato regolamento, in rapporto con le previsioni del Codice del terzo settore, cfr. Arcuri, La dimensione territoriale dell’amministrazione condivisa, cit.
[52] Per una panoramica di questa legislazione, A. Valastro e N. Pettinari, Democrazia partecipativa e qualità delle politiche regionali: tra bilancio e prospettive, in F. Bassanini, F. Cerniglia, A. Quadrio Curzio e L. Vandelli (a cura di), Territori e autonomie. Un’analisi economico-giuridica, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 201 ss.
[54] Per un commento alla legge si veda I. Grigorut, L’amministrazione in trasformazione. Il modello dell’amministrazione condivisa della Regione Lazio, in «Le Regioni», n. 5/2020, pp. 1209 ss., e S. Lazzari, Toscana: una legge per il governo collaborativo dei Beni comuni e del territorio, in www.labsus.org.
[55] Su questo tema rinvio a C. Tubertini, Sviluppare l’amministrazione condivisa attraverso i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale: riflessioni e proposte, in «Istituzioni del Federalismo», n. 4/2019, pp. 987 ss.
[56] Giglioni, Consolidamento e sviluppo dell’amministrazione condivisa, cit., p. 211.