Ludovico Albert, Daniele Marini (a cura di)
La valutazione dell'esperienza duale nell'istruzione e formazione professionale
DOI: 10.1401/9788815371225/c2
La prima condizione perché la IeFP diventi sistema è quella economica. Senza certezza, oltre che adeguatezza delle risorse, la norma non può avere attuazione. Nonostante l’in
{p. 106}cremento complessivamente registrato, le risorse pubbliche (in parte rilevante di fonte regionale che si aggiunge alle risorse statali) non consentono di soddisfare l’intera domanda presente nelle regioni in cui il sistema è più sviluppato: nei fatti questa tipologia di offerta resta penalizzata rispetto a quella dell’istruzione. Sotto il profilo qualitativo i criteri di riparto tra le regioni delle risorse statali sono giustamente finalizzati a premiare le performance assegnando maggiori risorse a chi garantisce tassi adeguati di successo e di tenuta nel circuito formativo, non sono però previste altrettanto necessarie azioni di contrasto al progressivo allargamento del gap tra situazioni che presentano migliori risultati e situazioni con esiti ancora inadeguati, con effetti alla fine piuttosto perniciosi per i territori più deboli del paese. Più che prevedere tagli nelle risorse a chi ha performance peggiori, in generale le regioni del Sud, sarebbe più opportuno prevedere forme di «accompagnamento» e di condizionalità più cogenti nell’uso delle risorse. E non ultimo, i dispositivi operativi per la messa in campo delle risorse da parte delle regioni avviene, in alcuni casi, con tempistiche, ritmi e pianificazioni non compatibili con la promozione di un’offerta formativa sistemica, riconoscibile e certa per gli allievi, le famiglie, le imprese. In alcune regioni non solo l’avvio dell’anno formativo sincronizzato con la scuola resta una chimera, ma in taluni casi la stessa continuità temporale nello stesso corso tra primo, secondo e terzo anno resta priva di certezza.
Tab. 3. Allievi qualificati nella IeFP e nel duale. Distribuzione territoriale
IeFP qualificati
IeFP duale qualificati
Iscritti III anno
Qualificati III anno
Rapporto qualificati su iscritti – IeFP (%)
Iscritti III anno
Qualificati III anno
Rapporti qualificati su iscritti – duale (%)
Piemonte
6.976
5.598
80
260
240
92
Valle d’Aosta
190
114
60
24
10
42
Lombardia
16.567
13.352
81
7.175
6.011
84
Bolzano
1.254
1.134
90
Trento
1.631
1.226
75
Veneto
6.452
5.778
90
367
348
95
Friuli Venezia Giulia
1.357
1.188
88
282
243
86
Liguria
1.657
1.251
75
16
5
31
Emilia-Romagna
9.194
7.187
78
567
434
77
Toscana
5.348
3.779
71
1.447
690
48
Umbria
1.543
1.193
77
9
9
100
Marche
2.753
2.273
83
9
7
78
Lazio
5.394
3.341
62
455
363
80
Abruzzo
1.365
968
71
10
10
100
Molise
420
368
88
Campania
6.198
4.527
73
106
nd
Puglia
5.386
3.532
66
Basilicata
Calabria
1.251
1.073
86
33
nd
Sicilia
11.144
7.058
63
449
217
48
Sardegna
1.848
1.096
59
Totale
87.928
66.036
75
11.209
8.587
77
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborazione dati Inapp, XVIII Rapporto di monitoraggio del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, cit.
Tab. 4. Allievi diplomati nella IeFP e nel duale. Distribuzione territoriale
IeFP diplomati
IeFP duale diplomati
Iscritti IV anno
Diplomati IV anno
Rapporto diplomati su iscritti – IeFP (%)
Iscritti IV anno
Diplomati IV anno
Rapporti diplomati su iscritti – duale (%)
Piemonte
1.867
1.579
85
753
631
{p. 107}
84
Valle d’Aosta
Lombardia
9.622
7.563
79
4.321
3.548
82
Bolzano
636
595
94
Trento
956
796
83
Veneto
586
529
90
492
442
90
Friuli Venezia Giulia
333
254
76
333
254
76
Liguria
240
163
68
240
163
68
Emilia-Romagna
620
531
86
620
531
86
Toscana
255
202
79
Umbria
Marche
19
13
68
Lazio
1.352
1.031
76
1.352
1.031
76
Abruzzo
Molise
312
195
63
75
nd
Campania
Puglia
517
198
38
517
198
38
Basilicata
Calabria
Sicilia
1.247
439
35
17
nd
Sardegna
Totale
18.562
14.088
76
8.720
6.798
76
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda condizione è la garanzia del rispetto del diritto dei giovani a scegliere e fruire anche di questa tipologia di offerta, secondo le proprie esigenze e stili di apprendimento. In questo le responsabilità di Stato e regioni si distribuiscono equamente, ma sicuramente allo Stato, laddove le regioni fossero inadempienti, spetta il compito, non necessariamente sostitutivo, ma almeno di assunzione della responsabilità di garantire l’applicazione della norma sui seguenti aspetti:
– rispetto dell’avvio sincrono dell’offerta di IeFP con quella di istruzione;
– assicurazione della possibilità di scelta e di iscrizione {p. 109}non solo ai percorsi triennali di qualifica, ma anche a quelli di quarto anno e quadriennali (la piattaforma del Ministero dell’Istruzione – su cui avviene l’iscrizione anche ai percorsi di IeFP – non ha ancora provveduto in questo senso);
– tutela del carattere sussidiario e non sostitutivo dell’offerta di IeFP erogata dagli istituti professionali e controllo del mantenimento della specifica fisionomia di quest’ultima rispetto a quella dell’ordinamento di istruzione.
Nel riformulare le condizioni e la stessa fisionomia dell’offerta sussidiaria il d.lgs. n. 61/2017 ha riconosciuto agli istituti professionali la possibilità di ricomprendere nel paniere della propria offerta anche i percorsi di IeFP, permettendo uscite non solo al quinto anno, ma anche al terzo e al quarto. Nello stesso tempo ha, però, ribadito quanto già previsto dall’architettura normativa vigente, ossia il carattere distinto e autonomo dell’offerta di IeFP rispetto a quella dell’Istruzione; ovvero che i due sistemi non possono essere integrati in uno stesso curricolo e che i titoli di qualifica e diploma professionale non costituiscono step intermedi del diploma di istruzione. Giova a tale proposito ricordare che anche in assenza di regolamentazione regionale sono vigenti i LEP nazionali e che la specificità della IeFP è, in ogni caso, garantita da standard di apprendimento approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, gli istituti professionali ora possono prevedere nella propria offerta uno sviluppo organico e sequenziale dei percorsi di IeFP e di IP, caratterizzando a questo fine anche il profilo in esito al proprio diploma quinquennale, ma sempre nel rispetto della specifica e distinta fisionomia (contenutistica e metodologica) dei due ordinamenti. Al Ministero (tramite i propri uffici che siglano gli accordi territoriali e conoscono la realtà delle singole scuole) compete il compito di vigilare affinché quanto sopra richiamato sia rispettato e non si producano surrettizi aggiramenti della norma (la casistica, anche in questo ambito, è purtroppo molto ampia).
Infine, occorre sottolineare che la ricerca qui presentata, condotta sull’esperienza duale sviluppata in alcune regioni, attesta come le leve normative (metodologico-didattiche) e finanziarie da sole non siano sufficienti per rendere sistema {p. 110}una realtà ancora parcellizzata e con un’identità non pienamente riconosciuta. Per consentire l’infrastrutturazione del sistema in tutte le regioni, accanto a una compiuta definizione regolamentare e ordinamentale, si rende necessario allestire politiche capaci di accompagnare, promuovere e sostenere in tutti i territori soggetti connotati da competenze specifiche e da nuovi paradigmi e relazioni.
Lo sviluppo del sistema nazionale di IeFP e il consolidamento di filiere formative professionalizzanti richiede un sostegno prioritario ai soggetti che sono già riconosciuti come attori d’eccellenza, in quanto si sono dimostrati capaci di rispondere in modo innovativo ed efficace alle esigenze dei territori, hanno dimostrato di essere dotati di dinamicità, di risorse tecnico-organizzative e della capacità di interagire con i diversi attori (scuole, imprese, famiglie, operatori del mercato del lavoro e del welfare). La scelta strategica è la costituzione di una rete stabile di «imprese sociali educative», a partire da queste esperienze di eccellenza già consolidate e riconosciute, in varie parti d’Italia, che potranno operare da traino e modello per altri soggetti.
Nella costruzione di questa rete e nell’identificazione dei suoi componenti non si deve cadere nell’errore di ridurli al paradigma della tradizionale, limitante (e insensata) dicotomia tra servizio di natura sociale e servizio alle imprese o tra servizio formativo e servizio per il lavoro: come abbiamo visto sono soggetti che ricompongono queste dimensioni in un unicum attraverso forme di partenariato che catalizzano le energie positive presenti nei diversi contesti territoriali, con modulazioni adatte alle diverse specificità. La stretta correlazione tra formazione e lavoro e l’ormai diffuso riconoscimento che le due dimensioni non corrispondono a fasi distinte del percorso di sviluppo della persona, ma convivono, richiedono agli organismi di formazione la capacità di erogare servizi nuovi e aggiuntivi integrati con quelli formativi e orientativi, a sostegno dell’azienda e dei giovani, e finalizzati all’inserimento lavorativo e alla sua stabilizzazione.
Un altro aspetto qualificante è legato alla capacità di «complementare» quanto appena richiamato con un forte
{p. 111}investimento sull’apprendistato di primo livello (duale o formativo), da rilanciare anche grazie a interventi finalizzati a ridurre le incombenze burocratiche che rappresentano oggi il più significativo ostacolo per le imprese. Per la diffusione dell’apprendistato formativo e più in generale per lo sviluppo della filiera duale la grande sfida si gioca oggi sul ruolo formativo assegnato direttamente alle aziende. Per questo occorrerà superare schemi consolidati e prospettare per gli attori delle politiche del lavoro nuove modalità di partecipazione al processo formativo – a partire dalle esperienze di Academy costituite tra imprese e organismi di formazione – intervenendo laddove necessario anche a livello normativo con accordi in Conferenza Stato-Regioni.
Note