Note
  1. Come scrivono i curatori «questo Annuario si colloca in un corpus di opere in erba che mira a restituire alle città la capacità di meritare una seria attenzione scientifica nel campo del diritto costituzionale (comparato)»: M. De Visser, E. Hirsch Ballin, G. van der Schyff e M. Stremler, Introduction: The City as a Multifaceted and Dynamic Constitutional Entity, in E. Hirsch Ballin, G. van der Schyff, M. Stremler e M. De Visser (a cura di), European Yearbook of Constitutional Law 2020. The City in Constitutional Law, Berlin, Springer, 2021, p. 3.
  2. Un nuovo paradigma territoriale per R. Hirschl, City, State: Constitutionalism and the Megacity, Oxford, OUP, 2020.
  3. J.B. Auby, The role of law in the legal status and powers of cities, in «Italian Journal of Public Law», n. 2/2013, pp. 302-306; T. Font i Llovet, De la autonomía local al poder de las ciudades, in «Istituzioni del Federalismo», numero speciale 2019, p. 123; J.B. Auby, El papel de la ciudad como nuevo sujeto político institucional, in «Anuario del Gobierno Local», n. 1/2019 e i riferimenti bibliografici ivi contenuti.
  4. F. Giglioni, Verso un diritto delle città. Le città oltre il comune, in E. Carloni e F. Cortese (a cura di), Diritto delle autonomie territoriali, Milano, Wolters Kluwer, 2020, p. 269.
  5. E. Arban, Constitutional Law, Federalism and the City as a Unique Socio-economic and Political Space, in Hirsch Ballin, van der Schyff, Stremler e De Visser (a cura di), European Yearbook of Constitutional Law 2020, cit., pp. 326 ss.
  6. J.B. Auby, Droit de la ville, Paris, Lexisnexis, 2013; F. Cortese, Il nuovo diritto delle città: alla ricerca di un legittimo spazio operativo, in G.F. Ferrari (a cura di), Smart city. L’evoluzione di un’idea, Milano-Udine, Mimesis, 2020, pp. 79 ss.
  7. R. Sacco, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law, in «The American Law Journal of Comparative Law», n. 2/1991, pp. 343 ss.
  8. L. Pegoraro e A. Rinella, Introduzione al diritto pubblico comparato. Metodologie di ricerca, Padova, Cedam, 2022, p. 57.
  9. Si veda a titolo esemplificativo, il monografico n. 4/2015 di «Istituzioni del Federalismo», dedicato a «Smart cities e amministrazioni intelligenti». Sono invece orientati a descrivere il fenomeno delle smart cities con diversi approcci disciplinari i tre volumi curati da G.F. Ferrari citati nelle prossime pagine.
  10. La quale, visto il focus del presente volume, non sarà analizzata come categoria a sé, né come paradigma scientifico, ma saranno richiamate le dimensioni e le finalità della smartness quando necessarie a identificare le città collaborative ed eco-sostenibili.
  11. G.F. Ferrari, Smart city: l’evoluzione di un’idea, in Ferrari (a cura di), Smart city, cit., pp. 13-14.
  12. Per un approccio critico alla categoria dei diritti fondamentali: L. Pegoraro, Diritto costituzionale comparato e uso connotativo di “diritti”, in AA.VV., Studi in onore di Claudio Rossano, Napoli, Jovene, 2013, vol. I, pp. 423-439.
  13. Nel Convention on the Rights of the Child del 1989 vari soggetti sono vincolati: «public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies» (art. 3).
  14. In Assanidze v. Georgia [ECHR], Application no. 71503/01, 8 Aprile 2004 la Corte conferma che l’espressione «governmental organisation» negli Stati decentrati non si riferisce solo ad autorità nazionali. In Oneryildiz vs Turkey [ECHR], Application no. 48939/99, 30 Novembre 2004, la Corte afferma che il diritto alla vita è stato violato dalle autorità locali turche per non avere vigilato sulle costruzioni poi crollate in una zona pericolante della città.
  15. Sentenza del 13 dicembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid/Commissione, T-339/16, T-352/16, e T-391/16, poi annullata dalla Corte di Giustizia a gennaio del 2022.
  16. Es. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women e Convention on the Rights of the Child, da parte di alcune città statunitensi, nonostante la mancata ratifica a livello federale: M.F. Davis, Cities, human rights and accountability: The United States experience, in B. Oomen, M. Davis e M. Grigolo (a cura di), Global Urban Justice: The rise of human rights cities, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, pp. 23-43. Oppure casi come la Montréal Charter of Rights and Responsibilities che fornisce una maggiore protezione dei diritti economici e sociali rispetto alla legge nazionale canadese: B. Frate, Human rights at a local level: The Montréal experience, in Oomen, Davis e Grigolo (a cura di), Global Urban Justice, cit., pp. 64-80.
  17. Un network bipartisan (ad oggi composto da più di 400 sindaci) contrario alla decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dagli Accordi di Parigi, formalmente notificata alle Nazioni Unite nel 2019.
  18. G. Tieghi, Human Rights Cities: lo Human Rights-Based Approach per la governance locale, in «DPCE online», n. 3/2019, p. 1935.
  19. Discorso tenuto nel 20th Session of the Congress of Local and Regional Authorities del 2011, riportato nell’introduzione di T. Van Lindert e D. Lettinga (a cura di), The Future of Human Rights in an Urban World. Exploring Opportunities, Threats and Challenges, Netherlands, Amnesty International, 2014, p. 8.
  20. Per un impatto dei diritti umani sulla regolazione e pianificazione urbanistica: A. Klen-Amin e R. Abubakar, Human rights in the New Urban Agenda, in N.M. Davidson e G. Tewari (a cura di), Law and the New Urban Agenda, London, Routledge, 2020, pp. 105 ss.
  21. The Congress of Local and Regional Authorities raccomanda a tutti i suoi membri «examine local government budgets from a human rights perspective so that human rights are given appropriate attention when priority needs are being decided» CoE CLRA, Resolution 296 (2010). Per alcuni esempi di città fuori dal Consiglio d’Europa, come es. Dane County, in Wisconsin che ha adottato un Right to Housing Resolution nel 2012 si rinvia a C. Soohoo, Human Rights Cities: Challenges and Possibilities, in Oomen, Davis e Grigolo (a cura di), Global Urban Justice, cit., pp. 20-21.
  22. E. van den Berg e B. Oomen, Towards a Decentralization of Human Rights: The Rise of Human Rights Cities, in Van Lindert e Lettinga (a cura di), The Future of Human Rights in an Urban World, cit., p. 11.
  23. C. Soohoo, Human Rights Cities: Challenges and Possibilities, cit., p. 273.
  24. Per i casi negli Stati Uniti: T.M. Massaro e S. Milczarek-Desai, Constitutional cities: Sanctuary Jurisdictions, Local Voice and Individual Liberty, in «Columbia Human Rights Law Review», n. 50/2018, pp. 2 ss.
  25. Lo ricorda B. Oomen, Introduction: The promise and challenges of human rights cities, in Oomen, Davis e Grigolo (a cura di), Global Urban Justice, cit., p. 2.
  26. Human Rights Learning and Human Rights Cities, Achievements Report, 2007.
  27. G. Allegretti, R. Lombera, V. Huerta, M. Fricaudet e A. Luévano, The Rights approach through the Bogotà humana development plan: Towards a new construction of the public sphere, Bogotà, Alcaldía de Bogotà et al., 2015.
  28. AA.V.V., El Derecho a la Ciudad en la Constitución de la Ciudad de México. Una propuesta de interpretación, Ciudad de México, Instituto de investigaciones parlamentarias, 2017, p. 42.
  29. H. Lefebvre, Le droit à la ville, Paris, Anthropos, 1968.
  30. M. Grigolo, Building the “city of rights”: The human rights policy of Barcelona, 2011, reperibile nella pagina web dell’autore http://www.michele-grigolo.com.
  31. Si vedano i reports e le pubblicazioni segnalate sul sito del European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy dell’Università di Graz (https://trainingszentrum-menschenrechte.uni-graz.at/en/).
  32. M. Ignatieff, Human Rights as Politics and Idolatry, in M. Ignatieff e A. Gutmann, Human Rights as Politics and Idolatry, Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 2001, p. 53.
  33. F. Pizzolato, Città e diritti fondamentali: le ambivalenze della politicità dei diritti, in «Istituzioni del Federalismo», n. 1/2022, p. 178.
  34. Forse grazie alla sua vaghezza il right to the city si è fatto strada in molti strumenti di soft law, a iniziare dalla World Charter for the Right to the City, siglata durante il World Social Forum under the auspices of the UN di Porto Alegre nel 2005, il cui art. 1, c. 2 recita: «The Right to the City is defined as the equitable usufruct of cities within the principles of sustainability, democracy, equity, and social justice. It is the collective right of the inhabitants of cities, in particular of the vulnerable and marginalized groups, that confers upon them legitimacy of action and organization, based on their uses and customs, with the objective to achieve full exercise of the right to free self-determination and an adequate standard of living». Anche la European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, all’art. I lo prevede: «The city is a collective space belonging to all who live in it. These have the right to conditions which allow their own political, social and ecological development but at the same time accepting a commitment to solidarity»; norma da leggere assieme all’art. V Duty of Solidarity «The local community is united by an obligation to mutual solidarity, which is supported by the local authorities. The latter are engaged in promoting the development and quality of public services». Il right to the city è riconosciuto anche dall’art. I della Global Charter-Agenda for Human Rights in the City.
  35. Pizzolato, Città e diritti fondamentali, cit., 180.
  36. Il tema è stato da me approfondito in G. Pavani, European Sharing and Collaborative Cities: The Italian Way, in «European Public Law», n. 1/2022, pp. 82 ss.
  37. In questa sede adottiamo la definizione stipulativa fornita dalla Commissione europea: «l’espressione “economia collaborativa” si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l’uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati». Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un’agenda europea per l’economia collaborativa (COM/2016/0356). La stessa Commissione precisa il carattere intercambiabile con l’espressione: «“economia della condivisione” (sharing economy). L’economia collaborativa è un fenomeno in rapida evoluzione e la sua definizione può evolvere di conseguenza».
  38. G. Smorto, Autonomie locali e politiche pubbliche per l’economia digitale, in «Istituzioni del Federalismo», n. 4/2019, p. 892, con riferimento alla tesi espressa, tra gli altri, da W.G. Flanagan, Urban Sociology: Images and Structure, Lanham, Rowman & Littlefield Publisher, 2010, pp. 378 ss.
  39. Vari approcci al fenomeno sono analizzati in N.M. Davidson, M. Finck e J.J. Infranca (a cura di), The Cambridge Handbook of The Law of the Sharing Economy, Cambridge, CUP, 2018.
  40. N.M. Davidson e J.J. Infranca, The Sharing Economy as an Urban Phenomenon, in «Yale Law & Policy Review», n. 2/2016, pp. 215-279.
  41. Proposte dal fondatore di Shareable Neal Gorenflo in un’intervista reperibile su http://collaboriamo.org: nella sharing transazionale prevale lo scambio (economico), «si rinforzano le sperequazioni sociali già esistenti e si basano su relazioni sociali scarse ed effimere», mentre nella sharing trasformazionale prevale la logica della condivisione, con pratiche improntate alla collaborazione e alla cooperazione: «le imprese così costruite hanno l’obiettivo di produrre benefici per la collettività: la stessa impresa, infatti, è una comunità».
  42. Proposte da D. McLaren e J. Agyeman, Sharing Cities. A Case for Truly Smart and Sustainable Cities, Boston, MIT Press, 2015.
  43. C. Iaione, Le politiche pubbliche al tempo della sharing economy: nell’età della condivisione il paradigma del cambiamento è la collaborazione, in E. Polizzi e M. Bassoli (a cura di), Le politiche della condivisione. La sharing economy incontra il pubblico, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 35 ss.
  44. Iaione, Le politiche pubbliche al tempo della sharing economy, cit., p. 44.
  45. E. Buoso, Da Leonia a Ecotopia: il contributo delle città alla tutela
    dell’ambiente, in F. Pizzolato, G. Rivosecchi e A. Scalone (a cura di), La
    città oltre lo stato, Torino, Giappichelli, 2022.
  46. E. Croci e T. Molteni, Il Green Deal e il Recovery Plan: un nuovo quadro per una rinconversione urbana sostenibile, circolare e smart, in G.F. Ferrari (a cura di), Le smart cities al tempo della resilienza, Milano-Udine, Mimesis, 2021, pp. 375-376, citando, a sua volta, l’elaborazione GREEN Bocconi sui dati ONU 2016, UNEP 2016 e FAO 2017. Si vedano anche i dati riportati in OECD, Cities and Climate Change, Parigi, OECD Publishing, 2010, pp. 29 ss.
  47. Buoso, Da Leonia a Ecotopia, cit., p. 257.
  48. L. Marin, Il patto globale per l’ambiente e le smart cities, in Ferrari (a cura di), Smart city. L’evoluzione di un’idea, cit., 2020, p. 36, richiamando A.P. Lara, E. Moreira Da Costa, T.Z. Furlani e T. Yigitcanlar, Smartness that matters: Towards a comprehensive and human-centred characterisation of smart cities, «Journal of open Innovation: Technology, Market and Complexity», n. 2/2016, pp. 1-13.
  49. Si segnala, in particolare, il Patto dei sindaci, l’iniziativa promossa nel 2008 dalla Commissione europea che, ad oggi, supera le 10.000 adesioni e ad aprile 2021 ha adottato una visione di neutralità climatica al 2050. Informazioni reperibili su www.pattodeisindaci.eu.
  50. Soluzioni integrali che «considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali»: Papa Francesco (J.M. Bergoglio), Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, Roma, Dehoniana, 2015.
  51. La Convenzione di Parigi del 2015 (preceduta da importanti Dichiarazioni come quella di Stoccolma del 1972 e di Rio de Janeiro del 1992) ha dato un impulso importante alle sfide sociali per il cambiamento climatico. Dopo l’Agenda ONU 2030, il Patto globale per l’ambiente (The Global Pact for Environment), i cui negoziati sono stati lanciati con la Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU del 10 maggio 2018, ha aperto il cammino per superare la frammentarietà del diritto internazionale e adottare la prospettiva dei diritti umani in tema ambientale.
  52. The New Urban Agenda, UN Habitat, 2017, reperibile all’indirizzo dell’organizzazione: https://habitat3.org.
  53. Leipzig Charter on Sustainable European Cities approvata dagli Stati membri dell’Unione europea il 2 maggio 2007, aggiornata durante il meeting informale dei ministri responsabili per lo sviluppo urbano e territoriale (30/11/2020).
  54. Particolarmente importante è la Mission Climate-neutral and smart cities al 2030 con la quale sono state selezionate 100 città europee destinatarie di un finanziamento per rinnovare la pianificazione e la progettazione urbana per rendere la città sostenibile, resiliente e neutrale per il clima. Le città italiane selezionate sono: Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino.
  55. Per facilitare il lavoro alle città, la Commissione ha previsto una piattaforma UE per l’inverdimento urbano, nell’ambito di un nuovo Green City Accord con le città e i sindaci e in stretto coordinamento con il Patto europeo dei sindaci. Tali piani hanno avuto un ruolo centrale nella scelta della Capitale verde europea 2023, ricaduta su Tallin.
  56. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il Green Deal europeo, COM (640)2019.
  57. Croci, Molteni, Il Green Deal e il Recovery Plan, cit., p. 379.
  58. Definizione disponibile nella pagina della Circular Cities Declaration: https://circularcitiesdeclaration.eu.
  59. COM (2015) 614.
  60. COM (2020) 98.
  61. «L’iniziativa urbana europea proposta e le iniziative Intelligent Cities Challenge e Circular Cities and Regions Initiative forniranno un’assistenza fondamentale alle città. L’economia circolare sarà tra i settori prioritari del Green City Accord» punto 5 «Mettere la circolarità al servizio delle persone, delle regioni e delle città».
  62. Buoso, Da Leonia a Ecotopia: il contributo delle città alla tutela dell’ambiente, cit., p. 263.
  63. Il termine appare per la prima volta, in via incidentale, nell’articolo di I.D. Duchacek, The International Dimension of Subnational Sub-Government, in «Publius. The Journal of Federalism», n. 4/1984, viene poi sviluppato e differenziato dall’altro termine – protodiplomacy – riferito sempre a una serie di attività diplomatiche e di sviluppo delle relazioni internazionali degli enti sub-statali preparatorie e finalizzate a una futura secessione dallo Stato di appartenenza. La dottrina consolida poi il termine e il concetto: P. Soldatos, An explanatory framework for the study of federated states as foreign-policy actors, in H. Michelmann e P. Soldatos (a cura di), Federalism and international relations. The role of subnational units, Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 34-53 e P. Soldatos, Cascading subnational Paradiplomacy in an Interdependent and Transnational World, in D.M. Brown e E.H. Fry (a cura di), States and Provinces in the International economy, Berkeley, Institute of Governmental Studies Press, 1993. In letteratura si possono incontrare altri termini che presentano sfumature sostanziali, tra i quali: «subnational foreign affairs» «substate diplomacy» «multilayered diplomacy» «local government external action» «local diplomacy» «local foreign policy» «microdiplomacy» «city diplomacy».
  64. R. Tavares, Paradiplomacy: Cities and states as global players, New York, Oxford University Press, 2016, p. 9.
  65. Per un excursus: R. Marchetti, City Diplomacy. From City-States to Global Cities, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2021.
  66. «Sweden has used its cities to build hubs that contribute to the creation of its own ecosystems and where the interrelationships of the three sectors have resulted in companies with high levels of innovation»: M. Torres Jarrín, City diplomacy theory and practice of paradiplomacy: Smart city Sweden case, in P. Astroza, G. Laschi, N. Oddone e M. Torres Jarrín (a cura di), Over the Atlantic. EU and Latin American relations: Between diplomacy and paradiplomacy, in corso di pubblicazione, pp. 99 e 104.
  67. Alcune si classificano tra le trenta maggiori economie del mondo in base al Pil: Tavares, Paradiplomacy, cit., tab. 1.1, pp. 3 ss.
  68. Se la tendenza negli Stati federali è di interpretare la paradiplomazia come un «symptom of the process of decentralization of modern federal states» (Tavares, Paradiplomacy, cit., p. 47), pure negli Stati unitari o con un regionalismo debole, agli enti territoriali sono considerati i nuovi attori internazionali. In Francia, ad esempio, nel 2010, il ministro degli Affari esteri ha pubblicato il «French Guidelines for the International Action of Local Authorities» per orientare gli enti territoriali nella decentralizzazione della cooperazione internazionale.
  69. Il passaggio del discorso è riportato in molti testi. Si veda, ad esempio, H. Abdullah (a cura di), Cities in World Politics. Local responses to global challenges, Barcelona, CIDOB Edicions, 2019.
  70. L. Bobbio, I governi locali, Roma-Bari, Laterza, 2002.
  71. Font i Llovet, De la autonomía local al poder de las ciudades, cit., p. 123.
  72. Disponibile sul sito http://www.sharingcitiesaction.net.
  73. In occasione del summit è stato pubblicato un volume sui risultati delle ricerche di uno degli enti organizzatori: M. Fuster Morell (a cura di), Sharing Cities. A worldwide cities overview on platform economy policies with a focus on Barcelona, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2018.
  74. Nell’ambito del lavoro digitale, pur essendo l’iniziativa di una sola e non rappresentando l’incontro di volontà di più città, si segnala la «Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano» del Comune di Bologna. Questo documento, in linea con gli indirizzi europei in materia di diritti sociali e di nuove forme di lavoro sorte con l’economia collaborativa, è tutta improntata alla promozione di standard minimi di condizioni di lavoro eque, dignitose e sicure (intesa la sicurezza tanto nel profilo fisico, mentale e nella proiezione virtuale, mediante la gestione dei dati) dei lavoratori e collaboratori delle piattaforme digitali che operano all’interno del territorio della Città metropolitana di Bologna. Dalla Carta emerge la funzione promozionale del Comune in una materia formalmente estranea alle competenze degli enti locali (la regolazione del lavoro), ma al tempo stesso nuova (nelle piattaforme digitali) con ricadute sul contesto urbano. Reperibile nella pagina web del Comune di Bologna (www.comune.bologna.it).
  75. Maggiori informazioni nella pagina dedicata alla sottoscrizione: https://circularcitiesdeclaration.eu.
  76. In Spagna la Ley Orgánica n. 3/2007 «Para la igualdad efectiva de mujeres y hombres» impone il rispetto del minimo e massimo di rappresentanza stabilito in 40%-60%. In Italia l’art. 51 della Costituzione fa riferimento alla promozione delle «pari opportunità tra donne e uomini».
  77. Quel diritto promozionale evocato da N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi del diritto, Milano, Edizioni di Comunità, 1977.
  78. Come si legge nel UN Habitat III Issue papersInclusive cities reperibile all’indirizzo dell’organizzazione: https://habitat3.org.
  79. L. Pegoraro e A. Rinella, Sistemi costituzionali comparati, Torino, Giappichelli, 2017, p. 29.
  80. Global Ecovillage Network (GEN): «a regenerative communities and initiatives that bridge cultures, countries, and continents» (https://ecovillage.org).
  81. La definizione appare sul portale di GEN assieme a una serie di principi che dovrebbero ispirare le buone pratiche sociali, culturali, ecologiche, economiche e di design integrale delle comunità di individui che si candidano a costituire un eco-villaggio.
  82. A. Aristizabal, Ecobarrios: A Bottom-Up Approach to Building a Sustainable City, New Haven, Yale University, 2004.
  83. V. Shiva, Making peace with the Earth, London, Pluto Press, 2013.
  84. C. Rojas Martínez, Logros del programa ecobarrios de Bogotá, in C.A. Ruz e B. Arjona (a cura di), Ecobarrios en América Latina. Alternativas comunitarias para la transición hacia la sustentabilidad urbana, Bogotá, La Imprenta Editores, 2022, p. 74.
  85. H.H. Álvarez Cubillos, Los ecobarrios en la actualidad como posibilidad de defender y encontrar un lugar en el mundo, in Ruz e Arjona (a cura di), Ecobarrios en América Latina, cit., p. 74.
  86. Sia consentito rinviare a G. Pavani, El gobierno local. De los antiguos modelos europeos al nuevo paradigma latinoamericano, Santiago de Cile, Olejnik, 2019, p. 236.
  87. Rojas Martínez, Logros del programa ecobarrios de Bogotá, cit., pp. 66 ss.
  88. Sull’argomento: A. Gómez Velásquez e C. Andrés Díaz Díez, Los convenios de interés público y de asociación en el régimen de contratación pública colombiana, in «Revista Derecho del Estado», n. 44/2019, pp. 285-325; N. Acosta Suárez e M. Ligia Guarnizo Rojas, Los convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro y su inclusión como modalidad en el estatuto general de la contratación estatal, in «Iusta», n. 52/2020, pp. 123-146.
  89. Rojas Martínez, Logros del programa ecobarrios de Bogotá, cit., p. 73.
  90. La programmazione con obiettivo 2023 è contenuta in Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y Centro Internacional para la Agricoltura Tropical, Plan Integral de Gestión del Cambio Climático (PICC) de Santiago de Cali, 2020,nella pagina web dell’ente locale (www.cali.gov.co).
  91. La prima tappa – Aguacatal e San Antonio – è stata implementata mediante un accordo tra DAGMA, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) che è l’autorità ambientale dipartimentale e l’Università del Valle.
  92. M.A. Giraldo Villera, Proceso de transición socioecológica hacia la sostenibilidad a escala barrial. Ecobarrios San Antonio y Aguacatal de Santiago de Cali, Colombia, Bogotá, Externado de Colombia, 2019, pp. 2 e 22 ss., disponibile all’indirizzo della editorial: https://bdigital.uexternado.edu.co.
  93. Iaione, Le politiche pubbliche al tempo della sharing economy, cit., p. 44.
  94. P. Chirulli e C. Iaione, Introduzione, in P. Chirulli e C. Iaione (a cura di), La Co-Città. Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la rigenerazione urbana, Napoli, Jovene, 2018, p. 4.
  95. Si vedano, ad esempio, gli scritti di M. De Donno e J.B. Auby, Communs dans le droit italien: les «beni comuni» et «patti di collaborazione», in «Chemins Publics», n. 26/04/2021.
  96. C. Salati, La libertà dei cittadini attivi oltre lo Stato: prime considerazioni sull’amministrazione condivisa in Unione europea, in Pizzolato, Rivosecchi e Scalone (a cura di), La città oltre lo stato, cit., p. 87.
  97. Sacco, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law, cit., pp. 343 ss.
  98. G. Arena, Cittadini attivi, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 29.
  99. Moira Rotondo, Consigliera comunale del Comune di Pontecorvo (FR), nel Rapporto 2019 di Labsus.