Note
  1. Cfr. A. di Martino, Interlegality and Criminal Law, in J. Klabbers e G. Palombella (a cura di), The Challenge of Inter-legality, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 250 ss.
  2. Sui limiti delle strategie di armonizzazione, rispetto ad una completa unificazione dei precetti penali e delle relative sanzioni: A. Bernardi, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, Pisa, Pisa University Press, 2007, p. 494. L’autore tuttavia esprime dubbi sulla praticabilità di sistemi settoriali totalmente o comunque massimamente coincidenti, a fronte della disomogeneità giuridico-culturale degli Stati.
  3. Cfr. G. Palombella, Interlegality and Justice, in «SSRN Electronic Journal», 6, 2016, p. 4.
  4. Ovvero di quelle corresponsioni realizzate al fine di accelerare ovvero assicurare la prestazione di un’attività routinaria e non discrezionale. Sul punto: A. Argandoña, Corruption and Companies: The Use of Facilitating Payments, in «Journal of Business Ethics», 60, 2005, pp. 251 ss.
  5. Cfr. C.F. Dugan e V. Lechtman, The FCPA in Russia and Other Former Communist Countries, in «Am. J. Int’l L.», 91, 1997, pp. 378 ss.; D. Zarin, Doing Business Under The Foreign Corrupt Practices Act, New York, Practising Law Institute, 1995, pp. 5 ss.; C. Pacini, The Foreign Corrupt Practices Act: Taking a Bite Out of Bribery in International Business Transactions, in «Fordham J. Corp. & Fin. L.», 545, 2012, pp. 545 ss.; T. Adler, Amending the Foreign Corrupt Practices Act of 1977: A Step Toward Clarification and Consolidation, in «J. Crim. L. & Criminology», 73, 1982, pp. 1740 ss.
  6. US Dep’t Of Justice-Criminal Division, A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Washington DC, US Department of Justice-US Securities and Exchange Commission, 2012.
  7. Cfr. Bribery Act,2010, c. 23 disponibile su legislation.gov.uk; J. Warin, C. Falconer e M.S. Diamant, The British Are Coming!: Britain Changes Its Law on Foreign Bribery and Joins the International Fight Against Corruption, in «Tex. Int’l L.J.», 46, 2011, pp. 1 ss., 14.
  8. 15 USC § 78dd-l(b). Cfr. P.M. Nichols, Are Facilitating Payments Legal?, in «Virginia Journal of International Law», 54, 2013, pp. 127 ss.
  9. Cfr. E. Wilkinson, The 2010 Bribery Act UK Adequate Procedures: guidance on good practice procedures for corporate anti-bribery programmes, London, Transparency International UK, 2010, p. 11.
  10. Cfr. Crimes Act 1961, 105 c. disponibile su legislation.gov.uk; Justice Govt Nz., Facilitation payments and New Zealand’s anti-bribery laws, in justice.govt.nz.
  11. Cfr. A. di Martino, Interlegality and Criminal Law, cit., pp. 266-277.
  12. Cfr. S. Cohen, Crime and Politics: Spot the Difference, in «The British Journal of Sociology», 47, 1996, pp. 1 ss.
  13. Cfr. R. MacMullent, Corruption and the decline of Rome, New Haven, Yale University Press, 1977. Cfr. anche F. Farouz-Chopin, La lutte contre la corruption, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2003, p. 13, il quale parla di perenitté della corruzione.
  14. Transparency International, Italia: Corruption Perception Index 2019, disponibile su https://www.transparency.org/country/ETH.
  15. Cfr. P. Davigo e G. Mannozzi, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 264 ss.; G. Forti, L’insostenibile pesantezza della «tangente ambientale»: inattualità della disciplina e disagi applicativi del rapporto corruzione-concussione, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1996, pp. 491 ss.. Cfr. anche: Id., Introduzione. Il volto di Medusa: la tangente come prezzo della paura, in Id. (a cura di) Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da «mani pulite», Milano, Vita e Pensiero, 2003, pp. 10 ss.
  16. Cfr. F. Galgano, L’impresa transnazionale e i diritti nazionali, in «Riv. trim. dir. proc. civ.», 2005, pp. 40 ss.; Id., Trattato di diritto civile, IV: Le società, Padova, CEDAM, 2010, pp. 720 ss.
  17. Cfr. C. Riviezzo, L’impresa in tempo di crisi. Riorganizzazione e strumenti di soluzione dell’insolvenza – rapporti di lavoro con banche e fisco, Milano, Giuffrè, 2010, p. 76.
  18. Cfr. V. Mongillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale «multilivello» dallo stato-nazione alla globalizzazione, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, pp. 20 ss.
  19. Cfr. U. Sieber, Legal Order in a Global World, in A. von Bogdandy, R. Wolfrum e E. Silverman (a cura di), Max Planck Yearbook of United Nations Law,Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 14, 2010, pp. 6 ss.
  20. Cfr. F. Galgano, Le istituzioni della società post-industriale, in F. Galgano, S. Cassese, G. Tremonti e T. Treu (a cura di) Nazioni senza ricchezza, ricchezze senza nazioni, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 30 ss.
  21. Sul tema: N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, Laterza, 2016.
  22. Cfr. M. Arnone e L.S. Borlini, Corruption. Economic Analysis and International Law, Cheltenham-Northampton, Edward Elgar, 2014, pp. 176 ss. In relazione alla corruzione fra privati: E. La Rosa, Corruzione privata e diritto penale. A proposito della concorrenza come bene comune,Torino, Giappichelli, 2018, pp. 20 ss.
  23. Sull’esigenza di contrasto sul piano globale delle condotte di corruzione, si faccia riferimento all’art. 83, n. 1, TFUE: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni».
  24. Sul sistema di «esecuzione indiretta» adottato dalle convenzioni di diritto penale internazionale: M. Cherif Bassiouni, Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico, Milano, Giuffrè, 1999, p. 79.
  25. OECD, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, Paris, 1997; Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption, Strasbourg, 1999.
  26. Cfr. Mongillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale «multilivello» dallo stato-nazione alla globalizzazione, cit., pp. 8 ss.; G.M. Racca e R. Cavallo Perin, Corruption as a violation of fundamental rights: reputation risk as a deterrent against the lack of loyalty, in G.M. Racca e C.R. Yukins (a cura di), Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts. Balancing Corruption Concerns in Public Procurement Internationally, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 23 ss.; F. Palazzo e I. Melani, Corruzione pubblica. Repressione penale e prevenzione amministrativa, Firenze, Firenze University Press, 2011, p. 96. Per una prospettiva che considera anche altri fattori di malfunzionamento amministrativo, si rimanda a S. Valaguzza, Governare per contratto. Come creare valore attraverso i contratti pubblici, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018.
  27. United Nation, High-level Political Conference for the Purpose of Signing the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Merida, 2003.
  28. Ibidem, capitolo II: Misure preventive, artt. 5-14.
  29. OECD, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, Paris, 1997.
  30. Sul tema si rinvia all’approfondimento di S. Bonfigli, La dimensione sovranazionale dell’etica pubblica, in F. Merloni e R. Cavallo Perin (a cura di), Al servizio della Nazione: etica e statuto dei funzionari pubblici, Milano, FrancoAngeli, 2009, pp. 400 ss. Per una comparazione fra UNCAC e Convenzione OCSE: L. Borlini e P. Magrini, La lotta alla corruzione internazionale dall’ambito OCSE alla dimensione ONU,in «Dir. comm. Internaz.», 2007, pp. 15 ss.
  31. Sul concetto di soft law: A. La Spina e G. Majone, Lo Stato regolatore, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 86 ss. Su hard law e soft law nel diritto internazionale: E. Mostacci, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, CEDAM, 2008, pp. 51 ss. Sui riflessi delle fonti di soft law sul diritto penale: A. Bernardi, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2011, pp. 536 ss.
  32. Nella categoria dei codici di condotta rientrano: l’iniziativa Global Compact dell’Onu e le Regole di condotta per combattere l’estorsione e la corruzione nelle transazioni economiche internazionali, redatte dalla International Chamber of Commerce; il Global Compact (GC) nell’ambito delle Nazioni Unite avente lo scopo di incoraggiare le imprese transnazionali «ad informare le loro attività e strategie a dieci principi universalmente accettati nelle aree dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e del contrasto alla corruzione»; le ICC Rules on Combating Corruption nell’ambito della Camera di commercio internazionale, introdotte nel 1977 e periodicamente aggiornate, ecc.
  33. Le linee guida dei principali organismi internazionali: OECD, Guidelines for Multinational Enterprises, reperibili sul sito http://pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/linee-guida/linee-guida- ocse-versione-italiana-2011; ILO, Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 1976, (20064), reperibile su https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm; ICC, Guidelines on Agents, Intermediaries and Other Third Parties, 19 novembre 2010, reperibili sul sito www.iccwbo.org. L’ICC ha pubblicato anche – insieme a Transparency International, l’Un Global Compact, il World Economic Forum – delle Guidelines on Whistleblowing, nonché uno strumento per resistere alle condotte estorsive e di istigazione alla corruzione, denominato ICC, Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions. A company tool for employee training, 2011, e i Guiding Principles on Business and Human Rights, emanati dall’ONU il 16 giugno 2011.
  34. Le raccomandazioni hanno trovato largo interesse nell’ambito OCSE; a titolo esemplificativo si rammentano: Recommendation of the Council on Bribery and Officially Supported Export Credits, 14 dicembre 2006, C(2006)163; Recommendation of the Council on Enhancing Integrity in Public Procurement, 16 ottobre 2008, C(2008)105; Recommendation of the Council on Tax Measures for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 25 maggio 2009, C(2009)64; Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying, 18 febbraio 2010, C(2010)16.
  35. Possono ricondursi al paradigma delle CSR le Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, approvate dall’ONU il 6 agosto 2003. Oppure, in ambito europeo: Commissione CEE, Promuovere un quadro Europeo per la responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 18 luglio 2001, COM(2001)366C; Compendium pubblicato nell’aprile 2011 dalla Commissione europea sul tema Corporate Social Responsibility: national public policies in European Union?; sino alla Comunicazione della Commissione sulla Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011- 2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese, COM(2011)681.
  36. Cfr. M. Montanari, La normativa italiana in materia di corruzione al vaglio delle istituzioni internazionali. I rapporti dell’Unione europea, del Working Group on Bribery dell’OCSE e del GRECO concernenti il nostro Paese, in «Dir. pen. cont.», 2012, p. 4.
  37. La valutazione di peer review viene infatti attuata a partire dalle due Convenzioni europee del 1999 come integrate da: Resolution (97) 24 on the twenty guiding principles for the fight against Corruption; Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Members states on codes of conduct for public officials (including a model code); Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption (ETS No. 191); Reccomendation Rec(2003)4 of the Committee of Ministers to members states on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns. Nell’ambito del Consiglio d’Europa la valutazione sull’adempimento degli Stati viene fatta nel quadro del Group of States against Corruption(GRECO): è grazie all’allargata base giuridica che il IV ciclo di valutazione ha potuto esaminare gli adempimenti degli Stati parti del GRECO in tema di prevenzione della corruzione nei confronti dei membri dei Parlamenti, dei giudici e dei pubblici ministeri. In argomento: L. Salazar, Contrasto alla corruzione e processi internazionali di mutua valutazione: l’Italia davanti ai suoi giudici, in «Cass. Pen.», 2012, pp. 4270 ss. Per quanto riguarda la valutazione nei confronti dell’Italia da parte del gruppo GRECO: T. Barzanti, Corruzione. Quarto ciclo di valutazione GRECO: pubblicato il rapporto sull’Italia, in www.dirittopenaleglobalizzazione.it, 5 maggio 2017.
  38. Così anche F. Di Cristina, Prevenire la corruzione e l’illegalità negli appalti pubblici: verso una nuova via europea?, in A. Del Vecchio e P. Severino (a cura di), Il contrasto alla corruzione nel diritto interno e nel diritto internazionale, Padova, CEDAM, 2014, pp. 325 ss., 328-330.
  39. Punto II delle Recommendations on Public Integrity, 26 gennaio 2017, C(2017)5, indirizzate alla costruzione di un sistema pubblico di integrità; esse sostituiscono le Recommendations on Improving Ethical Conduct in the Public Service del 1998.
  40. In questo senso – e a titolo esemplificativo – se la Convenzione di Merida esige espressamente che gli Stati collaborino nel quadro delle organizzazioni internazionali e regionale (Convenzione di Merida, art. 5, co. 4.), così l’Unione europea ha introdotto una clausola espressa (Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, 23 maggio 1969, art. 26: «Pacta sunt servanda. Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede») che vincola l’Unione e ciascuno Stato membro al rispetto ed alla reciproca assistenza nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati (Trattato sull’Unione europea, art. 4 comma 3:«In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati»).
  41. OECD, Trust in Government Ethics Measures in OECD Countries, 2000, https://www.eocd.org/gov/ethics/48994450.pdf. Sul processo applicato nell’ordinamento italiano in seguito all’entrata della legge 190/2012: OCSE, Rapporto sull’integrità in Italia. Rafforzare l’integrità nel settore pubblico, ripristinare la fiducia per una crescita sostenibile, disponibile su keepeek.com, 2013. Sui modelli di compliance (privatistici e pubblicistici): N. Parisi, Assessment of the effectiveness of anti-corruption measures for the public sector and for private entities,in «Rule of Law and Anti-Corruption Journal», 2018.
  42. Cfr. N. Parisi, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, in «Federalismi», 2019, p. 17.
  43. Significativo al proposito è quanto emerge dai lavori del cosiddetto «tavolo SPIO» (Senior Public Integrity Officials Network), istituito entro il Directorate for Public Governance, in grado di far circolare tra i trentasei Stati parte dell’Organizzazione le migliori prassi in materia di modelli di integrità dell’amministrazione pubblica nazionale.
  44. European Commission, Quality of Public Administration. A Toolbox for Pratictioners, 2017.
  45. Convenzione di Merida, art. 33: introduce, ancorché in modo non vincolante, una disposizione generale a favore dell’inserimento di misure appropriate a scongiurare trattamenti ingiustificati nei confronti dei whistleblowers. Convenzione Civile sulla Corruzione del Consiglio d’Europa, art. 9: obbliga le parti contraenti a dotarsi di una legislazione a protezione dei whistleblowers. Ancora, l’OCSE ha manifestato il suo interesse per il fenomeno del whisleblowing attraverso le Guidelines for Multinational Entreprises (Paris, 2000) e i Principles of Corporate governance (Paris, 2004), nei rapporti redatti annualmente dai Punti di contatto nazionali (PCN) sull’attuazione delle guidelines, nonché nel quadro dei lavori del suo Working group on Briberydove emerge l’esigenza che gli Stati si dotino di una normativa di portata generale specificamente indirizzata a promuovere il ruolo whistleblower. Analogamente, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato 29 principi per il tramite della raccomandazione 7 (2014) su cui si è pronunciata anche l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con un rapporto (del 19 maggio 2015, doc. 13791) e con la raccomandazione 2073 (2015). In ultimo, L’Unione europea ha adottato una disciplina di portata generale tramite la proposta di direttiva del 23 aprile 2018, COM(2018)218 def. sulla quale è intervenuto l’accordo politico di PE e Consiglio il 12 marzo 2019.
  46. Cfr. Parisi, La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, cit., p. 20.
  47. Cfr. le già citate Recommendations on Public Integrity, 26 gennaio 2017, C(2017)5, in sostituzione delle Recommendations on Improving Ethical Conduct in the Public Service del 1998.
  48. United Nation, High-level Political Conference for the Purpose of Signing the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), cit., artt. 7, co. 1; 9, co. 1; 10; 13, co. 1, lett. a.
  49. TUE, art. 15, c. 1.
  50. TFUE, art. 15, co. 3: «Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo».
  51. Sul punto cfr. E. Chiti, La formazione del sistema amministrativo europeo, in M.P. Chiti (a cura di), Diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffrè, 20182, pp. 47 ss.
  52. La Convenzione penale sulla corruzione elaborata dal Consiglio d’Europa richiede un simile adempimento ai fini di coordinare l’azione di repressione (Convenzione penale sulla corruzione, Strasburgo, 1999, art. 20: «Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione. Questi devono disporre, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema giuridico della Parte, dell’indipendenza necessaria per poter esercitare le loro funzioni efficacemente e liberi da qualsivoglia pressione illecita. Le Parti provvedono affinché il personale degli enti summenzionati disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle loro funzioni letto in correlazione con l’Art. 21 rubricato Cooperazione tra autorità nazionali») mentre la Convenzione di Merida ne sancisce l’obbligo (Convenzione di Merida, artt. 36 e 46.).
  53. In quest’ottica, la dottrina amministrativista ha rilevato una sinergia tra le norme in tema di prevenzione della corruzione e quelle inerenti alle procedure di evidenza pubblica. Così, individuando, sia pure in maniera indiretta, una fonte di legittimazione dell’autorità di prevenzione della corruzione sul diritto europeo: cfr. S. Valaguzza, Normativa sull’evidenza pubblica e sull’anticorruzione: prospettive a confronto, in G. Della Torre (a cura di), La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione. Atti del LXI Convegno di Scienze dell’Amministrazione, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 703 ss.
  54. Ci si riferisce, solo esemplificativamente, al «pacchetto» di misure anticorruzione adottate dalla Commissione europea: Doc. COM(2011) 308 def.; e alla Relazione della stessa Commissione sulla lotta alla corruzione nell’Unione europea, doc. COM(2014) 38 def.
  55. Cfr. la Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 e il Regolamento (che l’ha sostituita) (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. Per considerazioni in materia: N. Parisi, Anac and the Italian Model for the prevention of corruption. Best practices, challenges and gaps,in G. Bellantuono e F. Lara (a cura di), Legal Conservations between Italy and Brazil, Trento, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 17 ss.
  56. Cfr. il regolamento 1/2003/CE del 16 dicembre 2002. Sul punto: S. Cassese, L’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel «sistema» delle autorità indipendenti, in «Giornale dir. amm.»,2011, pp. 102 ss.
  57. Commissione europea, Direttiva 2002/21/CE, disponibile su eur-lex.europa.eu, 2002.
  58. Cfr. A. Bernardi, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, in «Riv. dir. pub. Com.», 2002, pp. 485 ss., 490: «la cooperazione penale, per essere sufficientemente efficace ed effettiva, sembra necessariamente postulare un certo livello di armonizzazione tra le normative penali dei singoli Stati».
  59. Sul punto, S.R. Salbu, Foreign Corrupt Practices Act as a Threat to Global Harmony, in «Mich. J. Int’l L. J.»,1999, pp. 419 ss., 423.
  60. Cfr. World Bank, Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank,1997, p. 8; Transparency International, The Anti-Corruption Plain Language Guide,Berlin, 2009, p. 14. In dottrina, cfr. J.W. Williams e E. Beare, The Business of Bribery: Globalization, Economic Liberalization, and the «Problem» of Corruption, in Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption, Toronto, University of Toronto Press, 2003, pp. 88 ss., 117.
  61. Ad esempio, «pagamenti illeciti» (ONU), ovvero «corruzione di pubblici ufficiali stranieri in operazioni economiche internazionali» (OCSE). Cfr. Explanatory Notes to Convention, § 2. I la Relazione esplicativa della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea del 26 giugno 1997, in cui si afferma che «pur variando da uno Stato all’altro, la definizione dei reati di corruzione rende possibile rinvenire in essi elementi comuni che rendono possibile una definizione comune».
  62. Cfr. Mongillo, La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale. Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale «multilivello» dallo stato-nazione alla globalizzazione, cit., p. 464.
  63. Cfr. ibidem, p. 36.
  64. Si pensi, ad esempio, alla Convenzione OCSE del 1997 ed ai concetti, ivi utilizzati, di «esercizio di funzioni pubbliche», «operazioni economiche internazionali», «vantaggio indebito», «impresa pubblica», ecc. Spetta dunque agli ordinamenti interni rispondere alle esigenze di determinatezza e comprensibilità del precetto.
  65. Si pensi, ad esempio, alla Convenzione OCSE del 1997 e ai concetti, ivi utilizzati, di «esercizio di funzioni pubbliche», «operazioni economiche internazionali», «vantaggio indebito», «impresa pubblica», ecc.
  66. Ancora prima dell’emanazione della Convenzione ONU del 2003 e la Raccomandazione OCSE del 2009, registrava il fenomeno S. Manacorda, La corruzione internazionale del pubblico agente. Linee dell’indagine penalistica, Napoli, Jovene, 1999, pp. 231 ss.
  67. Si tratta di produzioni normative condizionate dall’appartenenza a determinate associazioni e dall’accettazione contrattuale di norme standardizzate all’interno di processi di negoziazione. Cfr. OECD, Industry Self Regulation: Role and Use in Supporting Consumer Interests, in «OECD Digital Economy Papers», 2015, n. 247.; J.P. Mendoza, J.L. Wielhouwer e H.C. Dekker, Industry Self-regulation Under Government Intervention, in «Journal of Quantitative Criminology», 2019, pp. 1 ss.
  68. I quali, a seconda degli ordinamenti di appartenenza, possono assumere la forma del patteggiamento, di cause di non punibilità, sospensione condizionale della pena, archiviazione del procedimento, ecc.
  69. Cfr. B. de Sousa Santos, Toward a New Legal Common Sense. Law, Globalization and Emanicpation, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 437.
  70. Cfr. J. Klabbers e G. Palombella, Introduction. Situating Interlegality, in Iid.(a cura di), The Challenge of Inter-legality, 2019, p. 6: «Clearly, the old Westphalian state system, built around keywords such as sovereign equality, national democracy, dualism, hierarchy, and state consent, no longer did the trick».
  71. Cfr. B. De Sousa Santos, Beyond Neoliberal Governance: The World Social Forum As Subaltern Cosmopolitan Politics and Legality, in B. De Sousa Santose C.A. Rodriguez-Garavito (a cura di), Law and Globalization from Below, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 29 ss.
  72. A livello europeo si veda il fenomeno dell’«agentification»: E. Chiti, The Agencification Process and the Evolution of the EU Administrative System, in P. Craig e G. de Búrca (a cura di), The Evolution of EU Law, III ed., Oxford, Oxford University Press, 2021, pp. 123 ss.
  73. Sul punto, M. Shapiro, Independent agencies, in P. Craig e G. De Búrca (a cura di), The Evolution of EU Law, II ed., Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 111 ss., 113; C. Harlow, Deconstructing Government, in «Yearbook of European Law», 2005, pp. 57 ss.
  74. Cfr. di Martino, Interlegality and Criminal Law, cit., p. 258.