Maria Vittoria Ballestrero
Dalla tutela alla parità
DOI: 10.1401/9788815374257/c2
Pressato dalle lotte sociali e dalle rivendicazioni dei lavoratori, nel primo dopoguerra lo stato liberale aveva tentato
{p. 77} di dare una soluzione ai problemi del lavoro a domicilio, progettandone una prima disciplina giuridica [82]
. Con l’insuccesso del tentativo, l’eredità passò nelle mani dei fascisti che, nel corso del ventennio, affrontarono in più occasioni la questione, evitando tuttavia accuratamente di dare ai lavoratori a domicilio una disciplina giuridica chiara e certa dei rapporti con i propri datori di lavoro.
La prima definizione (legislativa) del lavoro a domicilio comparve nel R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 (regolamento esecutivo del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, sull’assicurazione obbligatoria d’invalidità e vecchiaia). Ai sensi dell’art. 4 R.D. n. 1422, era lavoro a domicilio ‒ soggetto all’assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia ‒ il lavoro svolto nella propria abitazione o in locali che non fossero di pertinenza dell’imprenditore, né sottoposti alla sua sorveglianza diretta, per conto di un imprenditore ovvero di più imprenditori, «con esclusione però di quelle lavorazioni occasionali o temporanee cui i lavoratori attendono per conto di persone diverse dai loro datori di lavoro». A tale complessa definizione fecero riferimento sia le numerose norme che escludevano dalla propria sfera di applicazione il lavoro a domicilio [83]
, sia le meno numerose norme (di previdenza sociale) che si applicavano al lavoro a domicilio [84]
.
La definizione di cui al R.D. n. 1422, destinata ad avere una fortuna non so quanto meritata [85]
, metteva in evidenza quelle caratteristiche precipue del lavoro a domicilio (luogo dell’adempimento, sottrazione alla sorveglianza dell’imprenditore) che il legislatore dell’epoca riteneva «rispondenti alla realtà ontologica del fenomeno» [86]
, e comunque capaci di differenziare il lavoro a domicilio dal lavoro in fabbrica e dal lavoro subordinato in genere. Il legislatore mostrava, con ciò, di aver fatto tesoro dell’ormai remota costruzione ideata da Ludovico Barassi [87]
; secondo Barassi, infatti, nella forma più tipica del lavoro a domicilio doveva ravvisarsi una figura di contratto di lavoro autonomo. Militava a favore dell’autonomia ‒ per Barassi e i suoi seguaci ‒ il fatto che la gestione e direzione del lavoro restavano presso il lavoratore a domicilio: con la conseguenza che la prestazione doveva intendersi concentrata nel risultato del lavoro, di cui il lavora{p. 78}tore a domicilio si assumeva il rischio [88]
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La scelta di tenere fermi i caratteri del lavoro a domicilio individuati dalla costruzione barassiana era ben motivata. La scelta ‒ spiegava Paolo Greco [89]
‒ consentiva al legislatore fascista non solo di rispecchiare la struttura del lavoro a domicilio, ma di rispettarne la funzione economica, «in quanto la preferenza concessagli dagli imprenditori dipende appunto dai vantaggi che essi conseguono dall’autonomia del lavoratore».
Le norme che implicitamente sancivano la diversità del lavoro a domicilio (e la ponevano a giustificazione del trattamento ad esso riservato, deteriore rispetto a quello del lavoro subordinato nell’impresa) non tenevano fede agli impegni che il regime aveva assunto con la dichiarazione XXI della carta del lavoro. Secondo tale dichiarazione, infatti, «il contratto collettivo estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo stato per assicurare l’igiene e la polizia del lavoro a domicilio».
La dichiarazione, di dubbio valore giuridico, ma sicuramente impegnativa sul piano politico, si pronunciava per la piena assimilazione dei lavoratori a domicilio ai lavoratori delle fabbriche [90]
; con ciò, la carta del lavoro prometteva per il lavoro a domicilio «quella soluzione integrale che soltanto il fascismo ha voluto e saputo realizzare, prima di tutto col proclamare un ordine nuovo di principi etici, giuridici e politici che ispirano le ragioni, i mezzi e i fini della tutela legale del lavoro, e in secondo luogo col creare quella nuova struttura sociale, quel sistema armonico di istituti che soli possono assicurare la realizzazione pratica della tutela» [91]
.
Senza intervenire direttamente sulla natura giuridica del contratto di lavoro a domicilio, la dichiarazione XXI della carta del lavoro affermava la rilevanza della subordinazione economica dei lavoratori a domicilio e l’esigenza della tutela legislativa e della protezione contrattuale di lavoratori, di cui era proverbiale lo «stato di disgregazione» [92]
. La carta del lavoro apriva così al legislatore due strade di intervento sul lavoro a domicilio: in primo luogo una legislazione speciale (norme di igiene e sicurezza del lavoro da un lato; norme di{p. 79} inquadramento sindacale per l’applicazione dei contratti collettivi di categoria, dall’altro); in secondo luogo, l’estensione al lavoro a domicilio della normativa sul lavoro subordinato nell’impresa [93]
.
A dieci anni dalla promulgazione della carta del lavoro si doveva constatare [94]
che niente era stato fatto, sia nell’una che nell’altra direzione. Nessuna norma di igiene e polizia era stata emanata; quanto all’estensione delle norme sul lavoro subordinato, molte di esse (come le disposizioni sull’orario, i riposi, il lavoro delle donne e dei fanciulli) erano espressamente dichiarate inapplicabili al lavoro a domicilio; altre norme erano destinate ad essere considerate non applicabili, perché incompatibili con il lavoro a domicilio, ancora definito autonomo dalla prevalente dottrina.
Avrebbe indubbiamente agevolato l’avvio di una soluzione positiva del problema, l’attuazione di quanto previsto dalla carta del lavoro in ordine all’applicazione dei contratti collettivi: non solo perché, applicando i contratti, i lavoratori a domicilio avrebbero ottenuto la garanzia di un trattamento economico e normativo minimo, ma soprattutto perché l’applicazione dei contratti avrebbe sancito ‒ sia pure implicitamente ‒ la rilevanza giuridica della subordinazione economica del lavoratore a domicilio [95]
.
Invece (o forse per questo), non si ebbe «alcuna espressa disposizione positiva per estendere al lavoro a domicilio la possibilità di una disciplina per contratto collettivo o per istituti ad esso equiparati» [96]
. Le norme sull’inquadramento sindacale (d.m. 3 agosto 1932) si limitarono a sancire una divisione tra lavoratori a domicilio ed artigiani, non chiarita certo dall’inclusione di questi ultimi tra i lavoratori a domicilio: nel d.m. 3 agosto 1932, infatti, il lavoro a domicilio rappresentava il genus entro il quale la species (artigiano) risultava individuata dall’autonomia nello svolgimento della prestazione. La divisione, così creata, tra lavoro a domicilio subordinato e autonomo, poneva nuove complicazioni interpretative, ma non offriva vantaggi concreti; tutto quanto i lavoratori a domicilio ottennero, furono le ordinanze della corporazione per l’industria dell’abbigliamento e per l’industria del legno [97]
.{p. 80}
La tarda normativa del codice civile (art. 2128) costrinse finalmente a rivedere l’ancora corrente definizione del lavoro a domicilio, ma non riuscì a dare un’organica disciplina ai rapporti di lavoro di questa vasta categoria di lavoratori. L’art. 2128 c.c. stabiliva che al lavoro a domicilio si applicassero tutte le norme di cui alla sez. II, libro V, c.c. (disciplina del lavoro subordinato nell’impresa), in quanto «compatibili con la specialità del rapporto». Ribadendo l’orientamento espresso dalla dichiarazione XXI della carta del lavoro, il legislatore si era dunque mosso sulla strada dell’inserimento ‒ per assimilazione ‒ del lavoro a domicilio entro la più ampia categoria del lavoro subordinato. Veniva con ciò meno l’esigenza teorica di una reciproca delimitazione tra lavoro a domicilio e lavoro subordinato [98]
; non veniva meno, invece, il problema pratico di decidere quando e come potessero essere applicate al lavoro a domicilio le norme regolanti il lavoro subordinato nell’impresa. In base all’art. 2128, il lavoro a domicilio destinatario di tali norme non era più un rapporto di natura diversa, ma uno «speciale» rapporto di lavoro subordinato. La nuova definizione faceva «rovinare su se stessa» ‒ come si è detto con un po’ di retorica [99]
‒ l’originaria costruzione del lavoro a domicilio come lavoro autonomo; tuttavia il riferimento alla specialità del rapporto non bastava, da solo, a risolvere la questione dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Infatti, l’applicazione di quella disciplina «postulava, secondo l’opinione acquisita, che si trattasse di vero e proprio lavoro subordinato, in tal guisa risolvendosi [la prescrizione di cui all’art. 2128 c.c.] in una soluzione tipo uovo di Colombo» [100]
. In sostanza, l’art. 2128, per ambiguità della lettera e per volontà degli interpreti, non eliminava la dicotomia tra lavoro a domicilio subordinato e autonomo già sancita dal citato d.m. del 1932; apriva invece la strada per riproporre la distinzione tra lavoro a domicilio subordinato (protetto come speciale rapporto di lavoro) e lavoro a domicilio autonomo (non protetto). Quest’ultimo doveva diventare, per motivi ovvi di convenienza degli imprenditori e per la grande facilità di dimostrare, in assenza di presunzioni di subordinazione, l’autonomia del prestatore di lavoro, il tipo più diffuso di contratto di la{p. 81}voro a domicilio; quanto al primo (lavoro a domicilio subordinato), raffermata «specialità» del rapporto serviva ad accentuare, piuttosto che ad appiattire, le differenze dal rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, giustificando l’opinione che fossero inapplicabili, per incompatibilità, molte norme di tutela dei lavoratori.
Il naufragio della forza apparentemente estensiva del- l’art. 2128 c.c. era inevitabile [101]
, perché era l’inevitabile frutto della scelta del regime di lasciare largo ed incontrollato il ricorso al lavoro a domicilio.
Tornando finalmente alla politica del lavoro femminile si può dire, allora, che l’angelo del focolare, la madre della retorica fascista, ricacciata a casa a fare figli, costretta a lavorare dal salario di fame del marito, non era neppure protetta dal lavoro che più le impediva lo sviluppo di una professionalità, e peggio la manteneva in condizioni di inferiorità economica e sociale. Del suo supersfruttamento il regime non si preoccupava: eppure era noto a tutti che il salario delle lavoranti a domicilio era molto basso; che la retribuzione legata al numero delle unità prodotte doveva necessariamente favorire il prolungamento «volontario» dell’orario di lavoro; che il lavoro si svolgeva spesso nella clandestinità; che, di conseguenza era una regola l’evasione dei pur modesti obblighi previdenziali e l’accettazione, da parte delle lavoranti, di condizioni gravose e ritmi intensi.

5. Propaganda demografica e protezione delle lavoratrici: un caso esemplare.

Il discorso sulla legislazione fascista non può concludersi senza far cenno a come i giuristi si distinguessero per lo zelo con cui sostenevano il regime e la sua politica (anche femminile), ed alla stupefacente mancanza di pudore con cui molti di questi intellettuali ostentavano il loro asservimento. Mi riferisco qui alla produzione relativa al diritto del lavoro in generale e, in ¡specie, al diritto corporativo. Presso gli studiosi di quest’ultima disciplina tra cui, secondo Giuseppe Rabaglietti [102]
, potevano distinguersi i «maniaci e i fobisti», l’acri
{p. 82}sia e l’intonazione apologetica erano diffuse, e tanto spiccate da perdere ogni connessione ragionevole con l’oggetto dello studio: evidentemente il regime non consentiva un approccio formalistico e neutrale al sistema corporativo; e chi studiava una disciplina così compromessa aveva spesso ambizioni di carriera [103]
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Note
[82] Per la situazione prebellica, ampi ragguagli in F. Chessa, L’industria a domicilio nella costituzione economica odierna, Milano, 1918; sul disegno di legge n. 196, presentato alla camera il 20 giugno 1921, v. ora M. De Cristofaro, Il lavoro a domicilio, cit., pp. 5 seg.; v. anche M. Bellano, Il lavoro a domicilio dall’art. I R. D. 30 dicembre 1923, n. 3184 alla L. 13 marzo 1958, n. 264, in «Rivista di diritto del lavoro», 1962, I, pp. 68 seg.
[83] Così il divieto di lavoro domenicale (art. 1, n. 3, L. 22 febbraio 1934, n. 370); il limite dell’erario di lavoro giornaliero o settimanale (R.D. 15 marzo 1923, n. 692); l’assicurazione contro la disoccupazione (art. 40, n. 3, R.D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827); l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (art. 18, n. 1, R.D.L. 17 agosto 1935, n. 1756); gli assegni familiari (art. I, lett. d), R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1084).
[84] Oltre alle norme già cit. alla nota 78, l’assicurazione di invalidità, vecchiaia e tubercolosi (art. 37 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827).
[85] Esprime un apprezzamento positivo sulla definizione M. De Cristofaro, op. cit., p. 13. Sottolinea che la definizione era utile anche a distinguere i lavoratori a domicilio dagli artigiani G. Mazzoni, Manuale di diritto del lavoro, vol. I, Milano, 5a ed., 1977, pp. 799 seg.
[86] M. De Cristofaro, loc. ult. cit.
[87] L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1a ed., 1901, ma specialmente id., Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, vol. I, Milano, 2a ed., 1915, pp. 617 seg. da cui cito. Lo stesso Barassi mostrò poi di avere mutato opinione, ritenendo il lavoro a domicilio quale fattispecie marginale del lavoro subordinato: cfr. Id., Diritto corporativo e diritto del lavoro, vol. II, Milano, 1942, pp. 20 seg.
[88] Il rischio era inteso come rischio economico relativo al risultato della produzione, e non invece come rischio inerente alla perdita, al deterioramento o all’inesatta esecuzione dell’opera, connaturato al sistema del cottimo (tipico del lavoro a domicilio) e pienamente compatibile con il rapporto di lavoro subordinato: v. A. d’Harmant François, voce Lavoro a domicilio, in Enciclopedia del diritto, vol. XXIII, Milano, 1973, p. 444.
[89] P. Greco, Il lavoro a domicilio, cit., p. 291.
[90] L’assimilazione doveva riguardare il trattamento normativo; forti dubbi permanevano invece sull’applicazione delle tariffe di cottimo; tuttavia, secondo P. Greco, op. cit., p. 292, le preoccupazioni erano ingiustificate, poiché l’eventuale livellamento delle retribuzioni non avrebbe eliminato gli altri vantaggi (risparmio di spese, rischi e oneri) del ricorso al lavoro a domicilio.
[91] P. Greco, op. cit., p. 285.
[92] P. Greco, op. cit., p. 289.
[93] Cfr. M. De Cristofaro, Il lavoro a domicilio, cit., p. 14.
[94] L. Riva Sanseverino, La tutela dei lavoratori nella carta corporativa. Studio per la celebrazione del decennale della c.d.l., in «Il diritto del lavoro», 1937, I, p. 369.
[95] L’estensione dei contratti collettivi di categoria non implicava il riconoscimento della natura (giuridica) subordinata del lavoro a domicilio; aveva infatti insegnato L. Barassi, Il contratto di lavoro, I, cit., pp. 618 seg., che l’autonomia non doveva considerarsi incompatibile né con la presenza di un vincolo di subordinazione economica, né col carattere stabile e duraturo del rapporto di lavoro fra creditore e debitore dell’opera. D’altra parte, era opinione generalmente condivisa che anche il lavoro autonomo potesse essere oggetto di disciplina collettiva: l’art. 2 L. 3 aprile 1926, n. 563 aveva già previsto le associazioni sindacali dei liberi professionisti e degli artigiani, anche se le prestazioni di queste categorie di «lavoratori» non erano assoggettate alla disciplina di un contratto collettivo.
[96] L. Riva Sanseverino, loc. ult. cit. Per qualche riferimento alla normativa in materia di inquadramento sindacale, v. P. Cipressi, La nuova nozione di lavoratore a domicilio, in «Il diritto del lavoro», 1974, I, pp. 172 seg.
[97] Ancora L. Riva Sanseverino, loc. ult. cit.; sulle ordinanze 1° giugno 1935 e 11 gennaio 1936 v. G. Mazzoni, Manuale di diritto del lavoro, I, cit., p. 801.
[98] Così M. De Cristofaro, Il lavoro a domicilio, cit., p. 18; Petraccone, Il lavoro a domicilio e la nuova legge 13 marzo 1958, n. 264 perla sua disciplina in «Rivista giuridica del lavoro», 1959. I. pp. 157 seg.
[99] L. Mariucci, I limiti legali del decentramento produttivo, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 1976, p. 1497; l’a. ha ora dato ampio sviluppo all’argomento nel vol. Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali, Milano, 1979.
[100] G. Pera, Lezioni di diritto del lavoro, 3a ed., Roma, 1977, p. 377.
[101] G. Pera, op. cit., p. 378.
[102] G. Rabaglietti, Mania e fobia nel diritto corporativo, in «Giustizia del lavoro», 1930, pp. 300 seg. Lo scritto di Rabaglietti è recensito con molta acredine sul «Diritto del lavoro», 1931, I, p. 90; l’anonimo recensore così conclude: «Il dir male degli studiosi di diritto corporativo sta diventando una moda! [...] Passatempi... Ma non di eccessivo buon gusto: specie da parte di chi stia sui margini dell’arena e non abbia ancora dato eccelsi contributi alla tenzone e neppure tangibili prove di serie qualità scientifiche». Tuttavia Rabaglietti non era il solo classificatore; v., del ben più autorevole G. Chiarelli, I semplicisti del diritto corporativo, in «Giustizia del lavoro», 1930.
[103] Cfr. U. Romagnoli, Il diritto sindacale corporativo ed i suoi interpreti, in «Storia contemporanea», 1970, pp. 105 seg., e ora in U. Romagnoli, Lavoratori e sindacali tra vecchio e nuovo diritto, Bologna, 1974, pp. 187 seg., da cui cito. Condivido la tesi di Romagnoli sulla continuità tra l’ideologia giuridica del tardo liberismo e l’ideologia giuridica corporativa: la continuità non esclude però che gli operatori giuridici si fossero tempestivamente inseriti nella dialettica dei rapporti di potere, «assecondandone la mistificazione ideologica con l’apporto della loro tecnica interpretativa [...] abbastanza smaliziata e disinvolta per fondare le premesse di un sostegno organizzato ad una politica del diritto adeguata ai tempi» (U. Romagnoli, op. cit., p. 211).