Umberto Romagnoli
Contrattazione e partecipazione
DOI: 10.1401/9788815374950/c2
In definitiva, l’accordo del ’58 mirava a sanare la contraddizione che non di rado si assume esservi tra il comportamento dei lavoratori e la dipendenza della loro sorte da quella dell’impresa. In altri termini, poiché
{p. 52} la prosperità dell’impresa è vantaggiosa sia per l’imprenditore sia per i lavoratori, non si dà conflitto, bensì convergenza d’interessi.
Bisognerà attendere parecchi anni perché si prenda atto che questo modello culturale, implicitamente ma chiaramente richiamato, contrasta con l’ordinamento positivo (art. 40 così, che riconosce il diritto di sciopero), è smentito dalle analisi della sociologia industriale ed esaurisce in una visione rigidamente aziendalistica la problematica dei rapporti tra imprenditore e maestranze.
Può sembrare paradossale, ma nell’aprile del 1966 ai dipendenti della sede della Bassetti riuniti in assemblea ‒ a quelli stessi che nel convegno di Stresa avevano assunto le posizioni ricordate ‒ proprio il Direttore del personale espresse «la convinzione che realisticamente non si possa parlare di coincidenza tra gli interessi dell’azienda (cioè, di un’azienda qualsiasi) e gli interessi dei singoli che operano al suo interno». Era il riconoscimento ufficiale della fine di una illusione, alla quale aveva dato corpo la propensione spontanea ‒ tipica della categoria impiegatizia, secondo una incontrastata opinione ‒ ad identificarsi con la finalità dell’impresa.
Note