Ludovico Albert, Daniele Marini (a cura di)
La valutazione dell'esperienza duale nell'istruzione e formazione professionale
DOI: 10.1401/9788815371225/c6
la possibilità di far svolgere agli studenti «una formazione in assetto lavorativo» nell’ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi, può ritenersi applicabile, in quanto conforme al
{p. 198}complessivo quadro ordinamentale, a tutti gli enti di istruzione formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in diritto dovere, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.
L’ordinamento della Lombardia offre una definizione articolata di «scuola-impresa», riconducendo tale modalità di offerta a quella dell’alternanza scuola-lavoro ex d.lgs. n. 77/2005 e facendo rientrare nella fattispecie forme realizzate non solo presso l’istituzione formativa, ma anche «mediante la partecipazione degli allievi a processi di lavoro presso aziende esterne, oppure attraverso l’attivazione e realizzazione in proprio di un processo di produzione e vendita di beni e servizi anche per conto terzi». L’attività produttiva realizzata internamente all’istituzione formativa può rispondere inoltre a diverse casistiche, ossia avere «sia un carattere abituale, ovvero continuativo e strutturale, sia un carattere non abituale, ovvero relativo a una singola o a una pluralità di commesse specifiche». Il percorso nella modalità scuola-impresa che vede la partecipazione di aziende esterne «è strettamente co-progettato, realizzato e valutato in tutte le sue fasi e articolazioni dall’istituzione formativa o scolastica e dall’azienda» [37]
. L’ordinamento lombardo definisce quindi i requisiti specifici, gli adempimenti e i vincoli che le istituzioni formative devono osservare. Tra i requisiti vengono elencati:
1. rispetto degli standard di erogazione e degli adempimenti previsti per l’attività formativa;
2. progettazione formativa specificamente articolata sulla base del processo di lavoro e inserimento strutturale dell’attività nel percorso formativo;
3. presenza degli allievi a tutte le fasi del percorso;
4. nel caso di avvalimento di un’azienda esterna: co-progettazione e attuazione condivisa dei processi di accertamento e valutazione delle acquisizioni in ambito lavorativo;{p. 199}
5. nel caso di attività interna: esclusivo utilizzo nelle attività economiche del personale formativo e degli allievi, con la sola eccezione, ove necessario, dei periodi non coincidenti con l’orario delle attività formative e dell’anno scolastico» [38]
.
Quanto alle condizioni, le istituzioni formative «devono essere dotate di aree e strumentazione adeguate e specificamente connesse all’esercizio dell’attività economica oggetto dell’intervento formativo» e possono utilizzare a tale scopo anche «le proprie strutture laboratoriali accreditate». Vincolante il rispetto di tutte le disposizioni normative connesse all’esercizio delle attività (produzione e/o vendita di beni/servizi, con specifico riferimento alla regolamentazione delle attività commerciali; sicurezza degli impianti, dei locali e dei lavoratori; di carattere igienico-sanitario; relative al lavoro minorile). Inoltre:
le eventuali attività di carattere economico [...] non finalizzate e direttamente riconducibili all’attività formativa, ovvero non realizzate nell’ambito del percorso in assetto lavorativo e che prescindono dalla presenza degli allievi, non possono assumere carattere di prevalenza ed avere un fatturato superiore al 50% del fatturato complessivo dell’istituzione.
In ogni caso «gli eventuali utili provenienti dall’alienazione dei beni e servizi prodotti in assetto lavorativo sono oggetto di contabilità separata e devono essere destinati all’incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione delle istituzioni».
Per conferire maggiore flessibilità all’istituto viene inoltre specificato che:
– tutti i costi relativi al personale, alle materie prime, all’utilizzo delle attrezzature sostenuti per la produzione e/o vendita di beni/servizi assumono la natura di costi inerenti all’attività formativa;{p. 200}
– per le attività non abituali, legate alla realizzazione di una o più commesse, non sono richieste la comunicazione di avvio e la specifica autorizzazione amministrativa;
– i rapporti economici con terzi derivanti dalla produzione e vendita di beni/servizi possono essere regolati secondo diverse modalità (quali, ad es., erogazione di un contributo a fondo perduto all’istituzione formativa o scolastica; rimborso all’istituzione formativa o scolastica dei meri costi sostenuti per la produzione di beni e servizi; vendita da parte dell’istituzione formativa o scolastica dei beni/servizi realizzati).
Nel caso di produzione e/o vendita di beni/servizi per conto terzi o di partecipazione degli allievi a processi di lavoro presso aziende esterne è necessario formalizzare una convenzione con il soggetto terzo o esterno che contiene le diverse specifiche (dal tipo e oggetto dell’attività, al riferimento esplicito ai docenti e agli allievi coinvolti nelle attività in assetto lavorativo) [39]
.
La Regione Veneto comprende la c.d. impresa formativa nella categoria della formazione svolta in assetto lavorativo [40]
. Per essa declina le seguenti condizioni:
– deve essere svolta esclusivamente nell’ambito del monte ore scolastico registrato a calendario; viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l’ammissione all’esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
– deve costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
– deve essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
– deve essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati.
A differenza della Lombardia, che in coerenza con la prospettiva propriamente ordinamentale dell’atto procede verso una caratterizzazione della tipologia e delle casistiche, il Veneto riserva un’attenzione particolare all’aspetto {p. 201}gestionale-amministrativo, specificando i costi ammissibili, la loro copertura e il fatto che «eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi)» [41]
.
Più essenziale la posizione del Friuli Venezia Giulia, che prevede periodi di formazione in assetto lavorativo all’interno di un percorso di IeFP solo «limitatamente alle annualità conclusive di un ciclo formativo, con particolare riguardo alla quarta annualità» [42]
.

5.2. L’Academy

Il secondo caso, quello dell’impresa che diviene agente formativo, è rappresentato dalle cosiddette Academy. Con questa denominazione oggi viene indicata una realtà ben diversa da quella cui era riferita nella prima metà del XX secolo. Le prime Academy aziendali sono state fondate da General Motors (1927) e General Electric (1955) a New York, come dipartimenti finalizzati a erogare formazione tecnica per tutti i dipendenti, centralizzando il processo formativo in un luogo fisico ben specifico. Negli ultimi due decenni del 1900 si è assistito a una loro crescita esponenziale (dalle 400 nel 1980, alle 1.600 nel 1990 e alle oltre 4.000 dei giorni nostri); in Italia la prima è stata fondata da Eni nel 2001 e attualmente quelle presenti nel continente europeo sono circa 200. È comunque solo dopo il 2000, nel contesto della società della conoscenza, che l’Academy ha cominciato a prendere le attuali sembianze di uno spazio organizzativo non solo fisico, ma anche virtuale promosso da un’impresa, che vede la partecipazione anche in termini di governance dei diversi «laboratori» di produzione della conoscenza (università, scuole, centri di ricerca). Così configurata essa può diventare il «cuore pulsante» di una learning organization, {p. 202}dove le persone (dipendenti e non) non sono destinatari passivi di interventi formativi, ma
soggetti attivi dello sviluppo e condivisione, attraverso soprattutto le nuove tecnologie digitali, di competenze e capacità, della diffusione della cultura aziendale e della continua innovazione dei processi al fine di contribuire al perseguimento della mission aziendale e garantendo la sostenibilità e responsabilità sociale nel territorio [43]
.
Di questa nuova fisionomia, in termini di apporto al sistema formativo, gli elementi di particolare interesse sono i seguenti:
1. il superamento della prospettiva della mera erogazione di pacchetti formativi rivolti a colmare gap di competenze tecniche o trasversali, a favore di un approccio più ampio, finalizzato a produrre conoscenza e rivolto allo sviluppo della persona stessa, come protagonista della learning organization;
2. la prospettiva, quindi, dell’occupabilità, conseguente alla crescita della professionalità a tutto tondo delle persone, non solo alla loro acquisizione di competenze tecniche valide a breve termine;
3. il ricorso a forme di apprendimento «in situazione» e strettamente legate al contesto lavorativo, come business games collegati a progetti realmente in essere nell’azienda di riferimento, percorsi in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato di diverso livello;
4. la partnership e la rete con attori esterni del mercato, del mondo dell’educazione e della cultura, del territorio, sia nelle forme stesse di gestione «mista», sia nella promozione e realizzazione di eventi, progetti e delle stesse attività formative [44]
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Questi elementi rendono immediatamente evidente il nesso e la continuità con il sistema duale e la prospettiva della personalizzazione del curricolo, nel contesto dell’ap
{p. 203}prendimento lungo tutto l’arco della vita e della necessaria osmosi tra formale e non formale.
Note
[37] Ordinamento dei percorsi di IeFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, Indicazioni regionali per l’offerta formativa, Allegato A al d.g.r. n. 12550/2013, punto 1.2.2 «Formazione in contesto lavorativo».
[38] Ordinamento dei percorsi di IeFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, Procedure, disposizioni e adempimenti specifici, Allegato 1 al d.p.r. n. 7214/2014, punto 3.1.9 «Requisiti specifici, adempimenti e vincoli della Scuola impresa».
[39] Ibidem.
[40] Allegato B d.g.r. n. 1013 del 5 giugno 2012, punto 8a.
[41] Piano annuale formazione iniziale, cit., punto 9a.
[42] Linee guida per la realizzazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, cit.
[43] A. Corbo, Le Academy aziendali all’epoca di Industria 4.0, Bollettino ADAPT, 23 marzo 2017.
[44] Ibidem.