Umberto Romagnoli
Contrattazione e partecipazione
DOI: 10.1401/9788815374950/a3

3. Statuto dei comitati di consultazione mista (26 giugno 1963)

Art. 1 - In applicazione all’accordo del 14-5-58, per la parte relativa all’istituzione del comitato aziendale di Consultazione Mista, presso la società «Giovanni Bassetti S. A.» con sede in via Barozzi 3 - Milano è costituito un organismo centrale di consultazione mista, denominato Comitato Aziendale. Esso si articola in un comitato di sede e in comitati di stabilimento.
I membri dei tre comitati, riuniti in assemblea, costituiscono il comitato aziendale di Consultazione Mista; di esso fanno inoltre parte il direttore generale, il direttore del personale e i responsabili delle organizzazioni sindacali firmatarie.
Art. 2- I comitati di Consultazione Mista di sede e di stabilimento sono composti pariteticamente da rappresentanti della direzione, nominati dalla direzione stessa, e da rappresentanti del personale eletti dai dipendenti.
Art. 3 - I comitati di Consultazione Mista hanno compiti:
a) di consultazione informativa fra le parti, per lo scambio di reciproche informazioni, allo scopo di promuovere la conoscenza dei problemi di conduzione e di sviluppo della azienda, e di stimolare più aperte relazioni sul lavoro fra capi e dipendenti.
b) di consultazione operativa fra le parti, per discutere le politiche e le scelte aziendali che toccano la sfera di interessi del personale, allo scopo di promuovere una attiva e responsabile partecipazione dei lavoratori a tali decisioni.
c) di consultazione preventiva fra le parti, per esaminare congiuntamente proposte direzionali (in materia di politica del personale e di innovazioni tecnico-organizzative) prima che esse diventino operative, allo scopo di rendere queste decisioni e le modalità di applicazione di esse, quanto più aderenti alle esigenze espresse dal personale.
d) di collaborazione per il raggiungimento di quegli obiettivi produttivistici nei quali possa essere ravvisata una{p. 156} coincidenza di interessi fra le parti firmatarie per il perseguimento di una più elevata efficienza aziendale, nel rispetto dell’esigenza dei lavoratori di essere salvaguardati da conseguenze negative.
Art. 4 - Spetta al comitato aziendale definire gli orientamenti generali e gli indirizzi programmatici della Consultazione Mista, coordinare e controllare l’attività dei comitati locali e verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, discutere i problemi di dimensione aziendale.
In particolare il comitato aziendale controlla l’applicazione della formula per la misura della produttività aziendale, sulla base degli accordi sindacali esistenti; stabilisce l’ammontare e la destinazione dei benefici conseguenti al grado di raggiungimento degli obiettivi e all’aumento di produttività; amministra il fondo per la formazione sociale dei lavoratori, ed eventuali altri attribuiti al comitato stesso.
Art. 5 - Spetta ai comitati di sede e di stabilimento operare le scelte idonee al perseguimento dei propri fini istituzionali, in coerenza con gli obiettivi fissati dal comitato aziendale.
I comitati hanno facoltà di ottenere la documentazione necessaria sui problemi affrontati; di esprimere proposte sul piano operativo; di determinare le modalità applicative delle decisioni sottoposte ai comitati, controllando i risultati e proponendo interventi correttivi; di promuovere iniziative idonee ad intensificare lo scambio di informazioni sul lavoro ed a formare capi e dipendenti al lavoro di gruppo; di esaminare preventivamente ‒ sempre fatte salde le prerogative degli organismi sindacali ‒ gli indirizzi e le tecniche applicative della gestione del personale, nonché le decisioni direzionali di tipo organizzativo e le innovazioni tecnologiche che hanno conseguenze sull’attività lavorativa dei dipendenti; di rilevare gli inconvenienti ed i problemi relativi allo svolgimento del lavoro comunque esistenti nei reparti e negli uffici, per sollecitarne la soluzione, sottoponendoli a discussione in sede lo­cale e rinviandoli all’esame del comitato aziendale quando se ne ravvisi l’opportunità; di stimolare e vagliare i suggerimenti provenienti dal personale; di promuovere e controllare lo svolgimento dell’azione antinfortunistica.
Art. 6 - La composizione numerica dei comitati di Consultazione Mista è la seguente:{p. 157}
  1. sede = 8 membri (4 + 4)
  2. Rescaldina = 14 membri (7 + 7)
  3. Vimercate = 12 membri (6 + 6)
Tale composizione potrà essere mutata su delibera del comitato aziendale, previa consultazione fra le parti firmatarie.
Art. 7 - Le elezioni dei rappresentanti del personale avven­gono a suffragio universale, diretto e segreto, su liste presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie secondo le modalità previste per le elezioni della CI dall’accordo interconfederale 8 maggio 1953.
In relazione alla contingente situazione sindacale esistente in azienda, in riferimento alla firma dell’accordo di produttività, è data facoltà alle organizzazioni sindacali firmatarie di procedere alla designazione dei propri rappresentanti negli organismi di Consultazione Mista, mediante votazioni ristrette ai propri aderenti.
In tal caso, la ripartizione dei seggi fra le organizzazioni sindacali firmatarie avverrà in base ad accordo fra di esse.
Art. 8-1 membri dei comitati di Consultazione Mista durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
Qualora per cessazione del rapporto di lavoro, dimissioni od altro motivo valido un membro di comitato dovesse essere sostituito, la sostituzione dovrà avvenire con le medesime modalità della nomina se la persona da sostituire è un rappresentante della direzione; subentrerà il primo escluso, qualora la persona da sostituire sia stata eletta come rappresentante del personale.
Art. 9 - Il comitato aziendale si riunisce in seduta ordi­naria ogni 6 mesi ed in seduta straordinaria ogni volta che una delle rappresentanze ne faccia richiesta scritta e motivata alla segreteria, indicando gli argomenti da inserire all’ordine del giorno. Il presidente provvede alla convocazione entro l’ottavo giorno dal ricevimento della richiesta.
Tranne casi di necessità ed urgenza, il comitato aziendale è convocato con un preavviso di almeno otto giorni.
Art. 10 - Il presidente del comitato aziendale è di diritto il direttore generale. Egli ha la rappresentanza del comitato aziendale a tutti gli effetti, firma le lettere di convocazione del Comitato, presiede le riunioni, dirige ed ordina la discussione, rende esecutive le decisioni prese in sede di Consultazione Mista.{p. 158}
Art. 11 - I comitati di sede e di stabilimento si riuniscono di norma una volta al mese e comunque ogni qualvolta una delle rappresentanze ne faccia richiesta alla segreteria: udite le due rappresentanze, la segreteria predispone l’o.d.g. e convoca le riunioni, con un preavviso di almeno cinque giorni.
Art. 12 - I presidenti dei comitati di sede e di stabilimento sono nominati fra i membri dei comitati stessi nella prima riunione annuale.
Ai presidenti dei comitati spetta il compito di dirigere e ordinare la discussione e di rendere esecutive le decisioni prese in sede di comitato.
Art. 13 - La segreteria è costituita da personale messo a disposizione dall’azienda, previa consultazione con la controparte. Essa viene costituita formalmente in ufficio, e dotata di quanto necessario al suo buon funzionamento. L’ufficio di segreteria è organizzativamente inquadrato nell’ambito della direzione generale, ma risponde del suo operato a tutte le parti firmatarie.
Art. 14 - Spetta alla segreteria provvedere alla convocazione dei comitati locali, istruire gli ordini del giorno, partecipare alle riunioni, redigere i verbali, seguire l’attuazione degli indirizzi formulati dagli organismi di Consultazione Mista, svolgere inchieste e interviste fra il personale, organizzare gruppi di lavoro, mantenere sistematici contatti con gli organi aziendali e sindacali, tenere la contabilità dei fondi devoluti al comitato aziendale, curare le pubblicazioni del comitato, svolgere le normali funzioni di segreteria per entrambe le parti rappresentate.
Art. 15 - Le sedute degli organismi di Consultazione Mista sono valide quando sia presente almeno la metà di ciascuna rappresentanza.
Art. 16- I comitati, avendo carattere consultivo, non deliberano a maggioranza; poiché tuttavia l’attività di consultazione mista costituisce un condizionamento istituzionalizzato all’esercizio del potere aziendale, alle decisioni prese dalle parti in questa sede deve essere data concreta e tempestiva attuazione. Nei casi in cui una delle due rappresentanze lo ritenga opportuno (in casi di mancata convergenza di interessi, di ritenuta incompetenza della Consultazione Mista, di{p. 159} inadempienza agli impegni assunti ecc.) la materia in discussione potrà essere deferita alle parti firmatarie.
Art. 17 - Alle riunioni del comitato aziendale e dei comi­tati locali potranno prendere parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie, e qualora una delle rappresentanze lo ritenga opportune:
a) gli esperti previsti dall’art. 8 del Protocollo d’Intesa, od eventuali altri consulenti in materie specifiche;
b) qualunque altro dipendente dell’azienda in grado di fornire un effettivo contributo ai lavori del comitato, o comunque sia interessato ai lavori stessi.
Art. 18 - Gli avvisi di convocazione con l’indicazione degli argomenti all’o.d.g. e i risultati sommari delle riunioni, dovranno essere resi pubblici attraverso comunicazioni agli albi.
Art. 19 - Per la migliore funzionalità degli organi di Consultazione Mista e per mantenere stretti contatti con le maestranze, le rappresentanze del personale, d’intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, potranno nominare dei cor­rispondenti di reparto e di ufficio e convocare assemblee ge­nerali o di reparto (od ufficio) nell’interno dell’azienda.
Tali assemblee delle quali l’ora, il luogo e l’argomento in discussione saranno concordati con le direzioni competenti, potranno avere la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie. Tali assemblee dovranno essere convocate in modo da arrecare il minor disturbo possibile al processo produttivo ed al lavoro dei reparti e degli uffici.
Art. 20 - Il tempo impiegato nelle sedute dei comitati e nelle assemblee durante l’orario di lavoro, verrà regolarmente retribuito dall’azienda.
I rappresentanti del personale hanno diritto di utilizzare un’ora lavorativa al giorno (cumulabile nel mese) per la loro attività. L’utilizzazione di tale tempo è subordinata alle obiettive esigenze derivanti dall’esercizio del loro mandato.
Durante tale tempo, i rappresentanti del personale po­tranno allontanarsi dal loro posto di lavoro, dandone comu­nicazione al loro diretto superiore (capo reparto, capo turno, capo ufficio), per recarsi in altri reparti od uffici, allo scopo di prendere contatto fra di loro, con i colleghi e con i capi,
{p. 160} raccogliere dati, informazioni, suggerimenti, fare comunicazioni, istruire argomenti e preparare riunioni ecc.