Umberto Romagnoli
Contrattazione e partecipazione
DOI: 10.1401/9788815374950/a1

1. Accordo aziendale del 14 maggio 1958 istitutivo della consultazione mista

Omissis
I convenuti, dopo ampia e cordiale discussione, decidono, nel pieno rispetto dei contratti di lavoro e degli accordi interconfederali vigenti, di attuare nell’azienda Bassetti rapporti maggiormente proficui, in un clima di migliori relazioni aziendali.
La direzione riconosce la struttura sindacale che i lavoratori si danno ed a cui aderiscono per tutelare i loro interessi. I sindacati firmatari fanno proprio il riconoscimento costituzionale della proprietà privata sulla quale si basa la azienda e riconoscono i fini che nell’ambito della legge essa persegue.
Le parti firmatarie concordano quindi il seguente protocollo di intesa:
  1. La direzione e il personale della G. Bassetti S.A. riconoscono la loro complementarietà mantenendo ognuno caratteristiche e competenze proprie ed accettano di lavorare congiuntamente in buona armonia e nel reciproco rispetto e fiducia;
  2. Nello spirito del presente protocollo il principio del lavoro congiunto comporta per le parti l’adesione leale alla consultazione e alla collaborazione;
  3. La consultazione ha lo scopo di promuovere fra operai, impiegati e capi la conoscenza dei problemi di conduzione e di sviluppo dell’impresa e di rendere consapevole la direzione dei problemi del personale;
  4. La collaborazione si prefigge di unire gli sforzi e gli intenti delle due parti per assicurare all’azienda il buon successo sul mercato ed i più alti livelli di efficienza interna, sviluppando procedure e metodi migliori, riducendo gli sprechi e gli arresti sul lavoro e comprimendo i costi di produzione e le spese generali. Ciò avrà anche per effetto di rendere i prodotti accessibili ad un maggior numero di consumatori, di{p. 150} assicurare ai lavoratori il massimo livello di occupazione, la loro qualificazione e valutazione, l’incoraggiamento dell’iniziativa dei singoli e il miglioramento delle condizioni di lavoro e di retribuzione;
  5. Con queste due forme di cooperazione le parti si ripromettono di pervenire al mantenimento e all’ulteriore sviluppo degli incrementi produttivistici, negli interessi dell’azienda e del personale;
  6. Quest’ultimo partecipa ai benefici derivanti dal verificarsi di detti incrementi per mezzo di un sistema di premio integrativo della retribuzione normale;
  7. Lo strumento per realizzare la consultazione e la collaborazione ai fini produttivistici e sociali di cui sopra, è un comitato aziendale paritetico, formato da rappresentanti della direzione e del personale, che si riunisce periodicamente per esaminare i problemi concreti e per avanzare proposte sulla materia in discussione. La costituzione, i compiti, il funzionamento del comitato aziendale nel quadro delle linee già fissate, saranno ulteriormente disciplinati da un apposito regolamento che verrà concordato fra le parti;
  8. Il comitato aziendale, nel quale la direzione e i rappresentanti del personale potranno farsi assistere da un loro esperto di reciproco gradimento, ha inoltre il compito di stabilire le formule tecniche del premio;
  9. I rappresentanti del personale nel comitato aziendale, onde svolgere proficuamente il loro mandato, sono coperti dalle stesse garanzie previste per i membri di CI;
  10. Il presente accordo avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato se non ne verrà chiesta la modifica da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.